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Diritto dell'economia e diritto internazionale - diritto internazionale
- CFU 4
- Prerequisiti
Gli studenti dovranno aver superato gli esami di Diritto pubblico/Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto privato/Istituzioni di diritto privato. Per la comunanza di molti profili, è inoltre consigliato lo studio del Diritto dell'Unione europea.
- Obiettivi formativi
Obiettivo del Corso è di accostare gli studenti alle caratteristiche fondamentali del diritto internazionale come ordinamento caratterizzato dalla coesistenza di soggetti indipendenti e sovrani all'interno della comunità internazionale. Partendo da questi presupposti il Corso intende affrontare lo sviluppo della cooperazione istituzionalizzata tra Stati, segnatamente nel settore economico e commerciale, con particolare riferimento al modello offerto dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.
- Programma del corso
Il Corso tratterà principalmente i seguenti temi:
-Caratteri della comunità internazionale come insieme non organizzato di soggetti del diritto internazionale; -Evoluzione della comunità internazionale e delle forme di cooperazione organizzata tra Stati, segnatamente nel campo economico e commerciale; -Strumenti pattizi di regolamentazione del commercio internazionale: la clausola della nazione più favorita e la clausola del trattamento nazionale; -Istituzionalizzazione della disciplina multilaterale del commercio: il fallimento della International Trade Organization e il GATT 1947; -La creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio: struttura e funzioni; -I principi contenuti nel GATT 1994; -I rapporti con le forme di integrazione economica regionale e, in particolare, con l'Unione europea; -L'estensione della cooperazione multilaterale al settore del commercio dei servizi (GATS) ed agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS); -Il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC e i valori tutelati; -Adeguatezza del sistema OMC nell'attuale contesto della governance economica mondiale.
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Testi (A)dottati, (C)onsigliati
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1.
(A)
Sciso E.
Appunti di diritto internazionale dell'economia, II ed.
Giappichelli editore
2012
» Pagine/Capitoli: Parti I, II e IV
- Altre informazioni / materiali aggiuntivi
Gli studenti regolarmente frequentanti il Corso potranno preparare l'esame sulla base degli appunti delle lezioni e dei materiali indicati dal docente (accordi internazionali ed altri testi normativi, giurisprudenza, articoli di dottrina). Gli studenti non frequentanti potranno studiare il testo sopra indicato, parti specificate. Dovranno in ogni caso consultare i testi degli accordi richiamati.
- Metodi didattici
- Lezioni frontali, accompagnate da esercitazioni su casi pratici.
- Modalità di valutazione
- Esame scritto ed orale, con possibilità di valutazioni intermedie riservate agli studenti frequentanti il corso.
- Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica
Inglese, Francese
- Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione
Inglese, Francese (per i soli studenti stranieri)
MATERIALI DIDATTICI
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Risultati della prova scritta di esonero
riservata ai frequentanti il modulo di Diritto internazionale (26 marzo 2014)
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La libertà di circolazione dei capitali nell'Unione europea
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Corte di giustizia UE, sent. 18 luglio 2013, cause riunite C-584, 593, 595/10 P, Commissione europea e Regno Unito c. Kadi e Repubblica francese
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La sentenza ribadisce la necessità del controllo giurisdizionale sugli atti dell'Unione europea che importino la restrizione dei movimenti di capitali a carico di singoli individui, anche qualora tali atti siano stati adottati per dare attuazione nell'ordinamento dell'Unione, conformemente ad una decisione adottata nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), ad una risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella quale si sia disposto il blocco dei beni appartenenti a privati, persone fisiche o giuridiche, inclusi in un elenco adottato dal Comitato delle sanzioni istituito dallo stesso Consiglio di sicurezza nell'ambito dell'azione di contrasto al terrorismo internazionale. Secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio, al momento di emanare un atto (nella specie, il regolamento n. 881/2002), che pur avendo portata generale in quanto diretto a tutti i soggetti degli Stati membri i quali, a qualsiasi titolo, si trovassero a poter disporre di beni appartenenti ai soggetti inclusi nell'elenco, nondimeno è idoneo ad incidere direttamente sulla sfera giuridica dei soggetti che formano oggetto delle misure restrittive stesse, avrebbe dovuto compiere un'apposita istruttoria atta ad accertare la effettiva sussistenza delle circostanze giustificative dei provvedimenti nei confronti dei singoli interessati, ammettendoli a presentare le proprie osservazioni in proposito (cfr. punti 65 ss, 97 ss., 116 ss. della motivazione).
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Corte di giustizia CE, sent. 13 luglio 2000, in causa C-423/98, Albore
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Libertà di circolazione dei capitali - investimenti immobiliari - incompatibilità di una disposizione contenuta nella legislazione di uno Stato membro che preveda l'obbligo di autorizzazione alla vendita a soggetti stranieri di immobili siti in aree di interesse militare - discriminazione - eccezione alla libertà di circolazione per motivi di ordine pubblico - necessità di una valutazione restrittiva alla luce delle circostanze concrete del caso (punti 6 ss., 17, 21 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 14 marzo 2000, in causa C-54/99, Association Eglise de scientologie de Paris
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Libertà di circolazione dei capitali - incompatibilità di una disposizione che preveda l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per gli investimenti diretti stranieri, nei casi in cui l'investimento possa pregiudicare l'ordine pubblico - indeterminatezza dei presupposti - pregiudizio per la certezza del diritto (punti 12 ss., 17, 20 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 22 gennaio 2009, in causa C-377/07, Finanzamt Speyer-Germersheim c. STEKO
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Libertà di circolazione dei capitali - incompatibilità di una disposizione contenuta nella legislazione tributaria di uno Stato membro, che preveda la deducibilità delle perdite finanziarie relative agli investimenti nel capitale delle sole società residenti nello Stato in questione, escludendo tale beneficio relativamente agli investimenti nel capitale di società non residenti (punti 15 ss., 23 ss., 30 ss. della motivazione)
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Il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi nell'Unione europea
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Corte di giustizia CE, sent. 16 dicembre 2008, in causa C-210/06, Cartesio
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La sentenza concerne l'esercizio del diritto di stabilimento a titolo primario da parte delle persone giuridiche, facendo salva la facoltà degli Stati membri di impedire il mantenimento da parte di una persona giuridica costituita in base alla legislazione del proprio Stato membro dello status di persona giuridica soggetta al diritto nazionale in caso di trasferimento della sede in un altro Stato membro (punti 99 ss. della motivazione)
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Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
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La direttiva reca la disciplina della libertà di prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri, in base agli articoli 49 ss. e 56 ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
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La politica commerciale comune dell'Unione europea
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Corte di giustizia CE, sent. 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 e C-121/06, FIAMM e altri c. Consiglio e Commissione
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La sentenza, concernente l'impugnazione di sentenze del Tribunale di I grado delle Comunità europee per contrasto con le decisioni assunte dall'Organo per la risoluzione delle controversie (DSB) dell'OMC relativamente alla controversia tra gli Stati Uniti ed altri Stati da una parte e la Comunità europea dall'altra relativamente al regime preferenziale di importazione di banane provenienti dai paesi ACP posto in essere dalla CE con propri regolamenti, ribadisce l'assenza di effetto diretto in capo ai singoli soggetti dell'ordinamento comunitario delle norme contenute negli accordi OMC o da questi derivanti la loro efficacia (v. in particolare punti 105 ss. della motivazione).
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Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE
27.1 MB
Decisione relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (v., in particolare, ultimo considerando del preambolo, nel quale si sottolinea l'assenza di effetto diretto in capo ai soggetti privati delle norme contenute negli accordi OMC)
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Corte di giustizia CE, sent. 12 dicembre 1972, cause riunite 21-24/72, International Fruit Company
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La sentenza nega l'idoneità delle norme del GATT a produrre effetti diretti nell'ordinamento comunitario (punti 7-9; 19-20); cfr., successivamente, sent. 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 - C-121/06, FIAMM, punti 97 ss.
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Corte di giustizia CE, parere del 15 novembre 1994, n. 1/94, Adesione della Comunità europea all'Organizzazione mondiale del commercio
1.4 MB
Il parere della Corte di giustizia si sofferma sul carattere esclusivo o concorrente della competenza della Comunità a concludere accordi nel settore della politica commerciale comune, distinguendo le materie propriamente rientranti in detto ambito, relativamente alle quali sussiste la competenza esclusiva, da quelle ricadenti, segnatamente, nei settori dei servizi (GATS) e dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), oggetto, invece, di una competenza concorrente. Devono tenersi presenti in proposito le innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona (cfr. Art. 207 TFUE)
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Le libertà di circolazione nel Mercato interno (Unione europea): in particolare: la libera circolazione delle merci
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Corte di giustizia CE, sent. 24 novembre 1993, cause C-267-268/91, Keck e Mithouard
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La sentenza definisce più restrittivamente la nozione di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, escludendone le misure applicabili nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e purchè non operino in maniera discriminatoria (punti 15-16 della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 11 luglio 1974, in causa 8/74, Dassonville
1.2 MB
La sentenza definisce la nozione di misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci (punto 5 della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 20 febbraio 1979, in causa 120/78, Rewe-Zentral AG (Cassis de Dijon)
981.1 kB
La sentenza afferma il principio del mutuo riconoscimento relativamente alle norme nazionali concernenti le condizioni di commercializzazione dei prodotti, come strumento alternativo all'armonizzazione delle norme nazionali
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Corte di giustizia CE, sent. 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos
997.7 kB
La sentenza afferma l'effetto diretto della norma del trattato che stabilisce il divieto dei dazi doganali tra gli Stati membri della Comunità (oggi dell'Unione) e di qualsiasi tassa di effetto equivalente
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Altre organizzazioni internazionali economiche
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Convenzione di Washington del 18 marzo 1965
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Istitutiva dell'ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes = Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), centro per la risoluzione attraverso una procedura arbitrale delle controversie tra investitori privati stranieri e paesi ospitanti le attività di investimento. Si vedano in particolare, tra i profili salienti della procedura, l'art. 42 della convenzione, relativo al diritto applicabile al merito della controversia, e l'art. 54, relativo all'efficacia delle sentenze arbitrali pronunciate in base alla convenzione, che le equipara alle sentenze emesse dai giudici dello Stato ospite.
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Convenzione di Seoul dell'11 ottobre 1985
3.3 MB
Istitutiva della Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), istituita su iniziativa della Banca Mondiale allo scopo di fornire una garanzia di tipo assicurativo per i rischi non commerciali insiti nelle operazioni di investimento in paesi in via di sviluppo.
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Articles of agreement della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRD)
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Testo dell'accordo istitutivo della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRD), come modificato al 27 giugno 2012.
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Articles of agreement del Fondo Monetario Internazionale (FMI)
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Accordo istitutivo del Fondo Monetario Internazionale (Bretton Woods, Stati Uniti, 22 luglio 1944) come successivamente modificato. Si vedano in particolare gli articoli I (fini dell'organizzazione), II (partecipazione all'organizzazione), III (quote e contributi), X (rapporti con altre organizzazioni internazionali), XII (organizzazione e direzione).
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Organizzazione mondiale del commercio e relativo sistema degli accordi multilaterali
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Progetto di codice di condotta delle Nazioni Unite per le società multinazionali
310.3 kB
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Dichiarazione sulla creazione di un nuovo ordine economico internazionale
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Adottata con risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 3201(S-VI), 1° maggio 1974
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Carta dei diritti e doveri economici degli Stati
94.2 kB
Adottata con Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 3281(XXIX), 12 dicembre 1974.
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GATT 1947 (versione francese)
315.0 kB
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GATT 1947
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Testo consolidato del General Agreement on Tariffs and Trade 1947 (richiamato dal GATT 1994) - versione Word
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Draft Articles on Most-Favoured-Nation Clauses 1978
52.0 kB
Testo del progetto di articoli sulle clausole della nazione più favorita, adottato dalla Commissione di diritto internazionale nel 1978
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