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Diritto dell'unione europea
- CFU 8
- Prerequisiti
Gli studenti dovranno aver superato gli esami di Diritto costituzionale e di Diritto privato/Istituzioni di diritto privato.
- Obiettivi formativi
Il Corso si propone di presentare agli studenti un quadro aggiornato del Diritto dell'Unione europea, nella sua peculiarità di ordinamento giuridico sovranazionale. Particolare attenzione sarà dedicata alle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, con riferimento sia alla struttura istituzionale sia alle procedure per l'adozione degli atti, a fronte del dibattito concernente il deficit di democraticità nel processo decisionale dell'Unione.
- Programma del corso
Il Corso tratterà principalmente i seguenti temi:
-caratteri distintivi dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, con particolare riferimento al carattere sovranazionale, alla luce dell'evoluzione del processo di integrazione; -ruolo e natura dei trattati istitutivi come fonti primarei del diritto dell'Unione; -le istituzioni dell'Unione: i loro poteri e il ruolo nella struttura dell'Unione e la loro rispettiva incidenza nel processo decisionale dell'Unione; -le competenze dell'Unione, i loro limiti e il coordinamento con le competenze degli Stati membri; i principi relativi all'esercizio delle competenz dell'Unione: attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità; i poteri impliciti; -Le competenze esterne dell'Unione: il principio del parallelismo e il ruolo degli accordi conclusi dall'Unione nel sistema delle fonti; -le procedure legislative e non legislative contemplate dal TFUE e la questione della rappresentatività democratica; -gli atti adottati dall'Unione e i loro caratteri distintivi; atti legislativi e non legislativi; atti vincolanti e non vincolanti; atti di carattere generale ed atti diretti a specifici soggetti; -gli atti adottati nel campo della politica estera e di sicurezza comune, le loro caratteristiche e i rapporti con gli atti adottati nelle altre materie; -la cooperazione rafforzata come strumento di differenziazione della partecipazione all'Unione; -i rapporti tra il diritto dell'Unione europea e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri: il primato e i controlimiti costituzionali; -l'attuazione degli atti dell'Unione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; in particolare, la questione degli effetti diretti; -il sistema giurisdizionale dell'Unione europea: il ruolo e le competenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e le sue articolazioni: la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati; -in particolare, le funzioni giurisdizionale e consultiva della Corte di giustizia: procedure contenziose e non contenziose, pareri sulla conclusione di accordi; -la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea: l'articolo 6 TUE e la prospettiva dell'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; problemi di coordinamento tra i due sistemi di protezione; -introduzione alle principali politiche dell'Unione quali componenti fondamentali del mercato interno, con particolare riferimento alla libera circolazione delle persone, comprese le implicazioni della cittadinanza europea, ed alla libera circolazione delle merci.
Testi e materiali:
Gli studenti regolarmente frequentanti il Corso potranno preparare l'esame sulla base degli appunti delle lezioni e del materiale indicato dal docente (trattati ed altri testi normativi, giurisprudenza, articoli di dottrina).
Gli studenti non frequentanti potranno preparare l'esame sui seguenti testi:
-per la parte generale:
-Gaja G., Adinolfi A., Introduzione al diritto dell'Unione Europea, Roma-Bari (ed. Laterza), 2010,
oppure:
-Villani U., Istituzioni di diritto dell'Unione europea, II ed., Bari (ed. Cacucci), 2010;
-per la parte speciale:
-Diritto dell'Unione europea, parte speciale, a cura di G. Strozzi, III ed., Torino (ed. Giappichelli), 2010, Capitoli I-II.
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Testi (A)dottati, (C)onsigliati
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1.
(A)
G. Gaja, A. Adinolfi
Introduzione al diritto dell'Unione europea, nuova edizione
Editori laterza
2012
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2.
(A)
Villani, U.
Istituzioni di diritto dell'Unione europea, terza edizione
Cacucci editore
2013
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3.
(A)
Strozzi G. (a cura di)
Diritto dell'Unione europea, Parte speciale, terza edizione
Giappichelli editore
2010
» Pagine/Capitoli: Capitoli I-II
- Altre informazioni / materiali aggiuntivi
Gli studenti regolarmente frequentanti il Corso potranno preparare l'esame sulla base degli appunti delle lezioni e dei materiali indicati dal docente (trattati ed altri testi normativi, giurisprudenza e articoli di dottrina). Gli studenti non frequentanti il Corso dovranno ugualmente consultare i testi dei Trattati (TUE e TFUE) così come gli atti normativi e la giurisprudenza citata nel testo adottato. In proposito, si precisa che per la parte generale gli studenti non frequentanti potranno scegliere uno dei primi due testi sopra indicati (Gaja-Adinolfi ovvero Villani). In aggiunta, per la parte speciale studieranno i capitoli I e II del testo a cura di Strozzi. Gli studenti che debbano conseguire 6 CFU (anziché 8) porteranno solamente la parte generale del programma.
- Metodi didattici
- Lezioni frontali, accompagnate da esercitazioni su casi pratici.
- Modalità di valutazione
- Esame scritto ed orale, con possibilità di verifiche intermedie riservate agli studenti frequentanti il corso.
- Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica
Inglese, Francese
- Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione
Inglese, Francese (per i soli studenti stranieri)
MATERIALI DIDATTICI
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Le politiche dell'Unione europea: in particolare, la libertà di circolazione delle persone e la politica dell'immigrazione
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Corte di giustizia UE, sent. 21 dicembre 2011, cause C-411/10 e C-493/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department
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Diritti fondamentali - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - valore vincolante per le istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri nella misura in cui agiscano in attuazione del diritto dell'Unione - regolamento n. 343/2003, c. d. di Dublino, relativo alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo - art. 3, par. 2 del regolamento - potere discrezionale di derogare ai criteri di individuazione dello Stato membro competente - obbligo di fare ricorso alla deroga nei casi in cui appaia evidente che il richiedente asilo verrebbe esposto nello Stato membro competente al rischio di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - rilevanza, a tal fine, delle constatazioni contenute nella sentenza emanata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, punti 358, 360, 367) in un caso analogo concernente il medesimo paese, con riferimento alla disposizione corrispondente dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punti 75 ss., 88 ss. della motivazione; cfr. art. 52, par. 3 della Carta e spiegazioni relative)
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Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera), sent. 21 gennaio 2011, su ricorso n. 30696/09, M.S.S. c. Belgio e Grecia
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La sentenza, oltre ad affermare la violazione da parte della Grecia dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) per le condizioni nelle quali venivano tenuti i richiedenti asilo nei centri di accoglienza in pendenza dell'esame delle rispettive domande di asilo, afferma la responsabilità del Belgio per la violazione della stessa norma, dal momento che tale paese, nel rimettere alle autorità greche secondo i criteri fissati al tempo dal regolamento (CE) n. 343/2003, c. d. di Dublino, l'esame della domanda d'asilo del richiedente, non aveva fatto applicazione della clausola d'eccezione di cui all'art. 3, par. 2 del regolamento, che avrebbe consentito di derogare all'applicazione delle sue disposizioni in presenza di circostanze atte a giustificare tale deroga (punti 223 ss. e 338 ss.)
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Regolamento (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013 recante criteri per l'individuazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale
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Il regolamento sostituisce il regolamento n. 343/2003, detto di Dublino in quanto a sua volta sostituiva la convenzione conclusa a Dublino tra gli Stati membri per fissare regole comuni sull'individuazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Di particolare rilievo è la norma dell'art. 3, par. 2 del regolamento, che innova rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nel precedente regolamento disciplinando le circostanze eccezionali nelle quali uno Stato membro diverso da quello individuato secondo i criteri fissati dal regolamento può avocare a sé l'esame della domanda di asilo ovvero di protezione internazionale.
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Protocollo al Trattato di Amsterdam relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
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Il Protocollo, a seguito della "comunitarizzazione" operata dal Trattato di Amsterdam della materia dei visti, dell'asilo, dell'immigrazione e delle altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone, dispone l'integrazione nell'ordinamento dell'Unione degli accordi di Schengen (accordo del 14 giugno 1985 e convenzione di applicazione del 19 giugno 1990) e delle norme adottate in applicazione di tali accordi aventi per scopo di realizzare l'abolizione dei controlli sulle persone all'attraversamento delle frontiere interne e al tempo stesso di porre in essere un sistema comune di controllo alle frontiere esterne. Si vedano, a livello attuativo, la decisione del Consiglio del 20 maggio 1999, n. 1999/435/CE, che definisce l'acquis di Schengen individuando le disposizioni che vi rientrano e la decisione della stessa data, n. 1999/436/CE, che determina la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen).
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Corte di giustizia CE, sent. 19 ottobre 2004, in causa C-200/02, Zhu e Chen c. Secretary of State for the Home Department
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La sentenza afferma il diritto di un cittadino di un paese terzo di ottenere un permesso di soggiorno di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione europea nel quale risiede, avendo esercitato la libertà di circolazione, il proprio figlio cittadino di un altro paese membro nel quale è nato. Tale diritto si basa, alla luce delle circostanze eccezionali del caso, in cui il figlio è un neonato, sulla necessità per quest'ultimo di essere assistito da un familiare adulto ed è subordinato, essendo il familiare un cittadino di un paese terzo, alla dimostrazione del possesso da parte di quest'ultimo delle risorse economiche necessarie al sostentamento proprio e del minore e della disponibilità di un'assicurazione malattia atta a fare in modo che il genitore non abbia a gravare sul sistema di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante (punti 20, 36 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia UE, sent. 23 febbraio 2010, in causa C-480/08, Teixeira c. London Borough of Lambeth
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La sentenza afferma il diritto del cittadino di un paese membro dell'Unione di trattenersi in un altro paese membro nel quale ha svolto attività lavorativa dopo la cessazione dell'attività stessa, allo scopo di consentire al figlio di portare a termine i propri studi in tale paese membro, in base all'art. 12 del regolamento n. 1612/68 CE. La Corte chiarisce in proposito che il cittadino di un altro paese membro che intenda esercitare tale diritto non è tenuto a dimostrare di disporre di risorse proprie ovvero di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato, come invece previsto in termini generali dalla direttiva 2004/38/CE per i cittadini di un paese membro che intendano soggiornare stabilmente in un altro Stato membro indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa (punti 34 ss. della motivazione).
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Direttiva 2004/58/CE del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
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La direttiva stabilisce le modalità di esercizio da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari del diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
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Direttiva 2014/54/UE del 16 aprile 2014 relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
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Direttiva intesa ad agevolare l'applicazione uniforme e l'attuazione dei diritti conferiti ai lavoratori subordinati che esercitano la libertà di circolazione in base agli articoli 45 e 46 TFUE e alle disposizioni del regolamento n. 492/2011 (v.)
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Regolamento (UE) n. 492/2011 del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (codificazione)
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Il regolamento sostituisce il precedente regolamento (CEE) n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 concernente la medesima materia, recependone le successive modificazioni e costituisce il quadro giuridico di riferimento per l'attuazione degli obiettivi di cui agli articoli 45 e 46 TFUE.
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Le politiche dell'Unione europea: in particolare, la libera circolazione delle merci
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Corte di giustizia CE, sent. 24 novembre 1993, cause C-267-268/91, Keck e Mithouard
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La sentenza definisce più restrittivamente la nozione di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, escludendone le misure applicabili nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale, purché non operino in maniera discriminatoria (punti 15-16 della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 11 luglio 1974, in causa 8/74, Dassonville
1.2 MB
La sentenza definisce la nozione di misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci (punto 5 della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 20 febbraio 1979, in causa 120/78, Rewe-Zentral AG (Cassis de Dijon)
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La sentenza afferma il principio del mutuo riconoscimento relativamente alle norme nazionali concernenti le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti, come strumento alternativo all'armonizzazione delle norme nazionali
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Corte di giustizia CE, sent. 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos
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La sentenza afferma l'effetto diretto della norma del trattato che stabilisce il divieto dei dazi doganali tra gli Stati membri della Comunità (oggi dell'Unione) e di qualsiasi tassa di effetto equivalente
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La responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione europea
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Corte di giustizia CE, sent. 24 novembre 2011, in causa C-379/10, Commissione c. Rep. Italiana (Traghetti del Mediterraneo - infrazione)
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Obblighi derivanti dal diritto dell'Unione - violazione derivante da attività giurisdizionale - impossibilità di ricondurre il requisito della "violazione sufficientemente caratterizzata" previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ai fini della responsabilità dello Stato membro alle sole fattispecie restrittivamente definite dalla legislazione interna in materia di responsabilità dei magistrati, con particolare riferimento ai casi di dolo e colpa grave - infrazione (punti 30 ss., 35 ss., 40 ss., 45 ss. motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 13 giugno 2006, in causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA c. Rep. Italiana
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Obblighi derivanti dal diritto dell'Unione - violazione - responsabilità dello Stato membro per l'attività dei suoi organi giurisdizionali - giudici di ultima istanza - violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 234 CE (ora 267 TFUE) - diritto del singolo al risarcimento del danno derivante dall'errata interpretazione del diritto dell'Unione conseguente alla violazione - esclusione della possibilità di limitare la responsabilità dello Stato membro alle sole ipotesi restrittivamente contemplate dalla legislazione interna sulla responsabilità dei magistrati (punti 24 ss., 26, 30 ss., 42 ss. motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Koebler c. Rep. d'Austria
1.7 MB
Responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione - riferibilità della violazione allo Stato inteso quale insieme dei suoi organi, inclusi quelli giurisdizionali - giudici di ultima istanza - violazione consistente nella errata applicazione ed interpretazione del diritto dell'Unione - diritto del singolo al risarcimento del danno derivante dalla violazione - requisiti (punti 30 ss., 35, 39, 43 ss., 51 ss. motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 5 marzo 1996, cause C-46 e C-48/93, Brasserie du pécheur SA e Factortame Ltd
1.2 MB
Disposizioni dei Trattati - aventi effetto diretto - violazione per adozione o mantenimento in vigore di norme nazionali incompatibili - responsabilità dello Stato membro - diritto del singolo al risarcimento del danno subito per effetto della violazione - requisiti - rimessione della disciplina del risarcimento al diritto nazionale - limiti (punti 20 ss., 37 ss., 46, 51, 55 ss. motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 19 novembre 1991, cause C-6 e C-9/90, Francovich e Bonifaci c. Rep. italiana
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Direttive - non aventi effetto diretto - mancata attuazione - obbligo dello Stato membro inadempiente di risarcire il danno sofferto dal singolo a causa della macata attuazione - requisiti - disciplina del risarcimento rimessa al diritto nazionale - limiti (punti 10 ss. 17 ss., 26, 31, 38 ss. motivazione)
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Il primato del diritto dell'Unione europea e i controlimiti costituzionali
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Costituzione della Repubblica italiana
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Testo aggiornato alla l. cost. n. 1/2012 (v. in particolare artt. 11, 81, 97, 117 ss.)
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Legge 24 dicembre 2012, n. 234
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Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (sostituisce la l. n. 11/2005, c. d. "legge Buttiglione")
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Corte costituzionale, sent. 13 aprile 1989, n. 232, Fragd
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Primato del diritto dell'Unione - controlimiti costituzionali - controllo della Corte costituzionale - esercitabile sulla legge di esecuzione del Trattato - ipotesi limite di atto dell'Unione conforme ai diritti fondamentali quali riconosciuti a livello di Unione in base alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ma contrario ad un diritto fondamentale come riconosciuto dalla Costituzione italiana (punti 2 ss., spec. 3.1)
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Corte di giustizia CE, sent. 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub
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Primato del diritto dell'Unione - obbligo di disapplicazione delle norme interne incompatibili - principio dell'efficacia della cosa giudicata ex art. 2909 cod. civ. - esclusione dell'effetto c.d. esterno del giudicato in materia tributaria, relativamente ad anni d'imposta diversi da quello che ha formato oggetto della decisione passata in giudicato, nei casi in cui tale estensione degli effetti del giudicato sia incompatibile con il diritto dell'Unione (punti 19 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 18 luglio 2007, in causa C-119/05, Lucchini
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Primato del diritto dell'Unione - applicabilità dell'obbligo di disapplicazione delle norme interne incompatibili anche relativamente a principi generali propri dei sistemi processuali degli Stati membri - principio dell'efficacia della cosa giudicata ex art. 2909 cod. civ. - inapplicabilità nella misura in cui ostacoli il recupero di un aiuto di Stato riconosciuto incompatibile con il diritto dell'Unione dalla Commissione europea, la quale dispone di una competenza esclusiva a pronunciarsi in proposito (punti 59 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 9 settembre 2003, in causa C-198/01, Consorzio industrie fiammiferi (CIF)
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Primato del diritto dell'Unione - obbligo di disapplicazione delle norme interne incompatibili - riferibilità di tale obbligo a tutti gli organi degli Stati membri, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, come le autorità garanti della concorrenza - norme relative alla produzione e commercilizzazione di fiammiferi -incompatibilità con la disciplina dell'Unione in materia di concorrenza (punti 48 ss.)
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Corte costituzionale, sent. n. 170/1984, Granital c. Amministrazione delle Finanze
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Primato del diritto dell'Unione - art. 11 della Costituzione italiana - obbligo di disapplicazione delle norme interne incompatibili direttamente ad opera del giudice interno - possibilità di invocare il sindacato della Corte costituzionale nell'ipotesi estrema di leggi interne che pregiudichino la perdurante osservanza del Trattato in relazione al nucleo fondamentale dei suoi principi, in quanto determinino una retrocessione dalle limitazioni della sovranità nazionale assunte in base all'art. 11 della Costituzione (in diritto, punti 3 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 9 marzo 1978, in causa 106/77, Simmenthal
1.1 MB
Primato del diritto dell'Unione - obbligo del giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione - disapplicazione delle norme interne incompatibili, senza dover attendere la rimozione delle norme in questione in via legislativa o attraverso altri procedimenti costituzionali (punti 13 ss. della motivazione)
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Corte costituzionale, sent. n. 183/1973, Frontini c. Amministrazione delle Finanze
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Primato del diritto dell'Unione europea - Art. 11 della Costituzione italiana - Unione europea come ordinamento che contribuisce alla realizzazione degli scopi contemplati dalla norma - copertura costituzionale della legge di esecuzione del Trattato - illegittimità costituzionale di leggi interne successive incompatibili - necessità per il giudice nazionale che rilevi il contrasto di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale (in diritto, punti 3 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 15 luglio 1964, in causa 6/64, Costa c. ENEL
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Primato del diritto dell'Unione - caratteri fondamentali dell'Unione - trasferimento di competenze da parte degli Stati membri - carattere irrevocabile di tale trasferimento - inopponibilità all'Unione di provvedimenti unilaterali ulteriori adottati da uno Stato membro (v. parte in diritto, sull'interpretazione dell'art. 177, argomento tratto dall'obbligo per il giudice di applicare la legge interna)
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Corte costituzionale, sent. n. 14/1964, Costa c. ENEL
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Primato del diritto dell'Unione - iniziale approccio negativo della Corte costituzionale italiana - parità di rango tra la legge di esecuzione del Trattato e le leggi ordinarie interne successive - legge di nazionalizzazione della produzione di energia elettrica - norme del Trattato in materia di concorrenza - incompatibilità - infondatezza della questione di legittimità costituzionale (considerato in diritto, punto 6)
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Il sistema giurisdizionale dell'Unione europea: in particolare, il rinvio pregiudiziale
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Corte costituzionale, ord. 18 luglio 2013, n. 207
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Rinvio pregiudiziale - proponibilità - nozione di "organo giurisdizionale di uno Stato membro" - ruolo della Corte costituzionale italiana in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale delle leggi - riferimento alla precedente ordinanza n. 103/2008 (v. in questa stessa cartella), nella quale la Corte costituzionale si era dichiarata legittimata ad effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in quanto adita in via principale di un ricorso per conflitto di attribuzioni tra lo Stato e una regione - estensione della legittimazione anche ai casi di giudizio incidentale di legittimità costituzionale (v. in particolare pp. 7-8 dell'ordinanza).
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Corte di giustizia CE, sent. 9 marzo 1994, in causa C-188/92, Textilwerke Deggendorf (TWD)
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Rinvio pregiudiziale - questione di validità di un atto dell'Unione - improponibile ove il soggetto interessato, avendo la possibilità di impugnare l'atto in via principale (mediante il ricorso per annullamento ex art. 263 TFUE), abbia lasciato decorrere il relativo termine di impugnazione - esigenza di preservare la definitività degli atti delle istituzioni dell'Unione e di garantire la certezza del diritto (punti 10 ss. della motivazione). Cfr. anche la più recente sentenza della Corte di giustizia, 27 novembre 2012, causa C-370/12, Pringle (già inserita nella cartella relativa al Consiglio europeo), punti 38 ss. della motivazione, in cui la Corte, nel ribadire tale principio, ne ha tuttavia limitato la portata ai soli casi in cui il privato interessato fosse stato legittimato "senza alcun dubbio" a proporre ricorso per annullamento avverso l'atto in questione.
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Corte di giustizia CE, sent. 13 maggio 1981, in causa 66/80, International Chemical Corporation (ICC)
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Rinvio pregiudiziale - questione pregiudiziale di validità di un atto dell'Unione - effetti della sentenza della Corte che dichiara l'invalidità dell'atto - vincolanti per il giudice a quo - motivo sufficiente per ogni altro giudice per considerare l'atto invalido al fine della decisione della controversia (punti 9 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 6 ottobre 1982, in causa 283/81, CILFIT
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Rinvio pregiudiziale - obbligo di rinvio da parte dei giudici di ultima istanza degli Stati membri - eccezioni - questione identica ad altra in precedenza risolta dalla Corte; orientamento giurisprudenziale costante sullo stesso punto di diritto relativamente a casi non identici; atto chiaro - limiti (punti 12 ss.)
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Corte costituzionale, ord. n. 103/2008
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Rinvio pregiudiziale - nozione di organo giurisdizionale di uno Stato membro al fine della esperibilità del rinvio pregiudiziale - Corte costituzionale - giudizio in via principale - conflitto di attribuzioni tra lo Stato e le regioni - la Corte costituzionale in tale caso è giudice della controversia, diversamente dai casi di giudizio incidentale di legittimità costituzionale (punto relativo alla rilevanza della questione pregiudiziale)
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Corte di giustizia CE, sent. 27 gennaio 2005, in causa C-125/04, Denuit
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Rinvio pregiudiziale - nozione di organo giurisdizionale di uno Stato membro al fine della esperibilità del rinvio pregiudiziale - nozione autonoma - caratteri identificativi dell'esercizio di funzioni giurisdizionali - in particolare, fondamento legale e obbligatorietà della giurisdizione - mancanza nel caso di un arbitrato avente fondamento consensuale, a differenza dei casi di arbitrato obbligatorio (punti 11 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 18 ottobre 1990, cause 297/88, C-197/89, Dzodzi
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Rinvio pregiudiziale - interpretazione del diritto dell'Unione - situazione interna - valutazione da parte del giudice interno della rilevanza della questione di diritto dell'Unione al fine della risoluzione della controversia pendente - ammissibilità del rinvio pregiudiziale nei casi in cui le norme interne effettuino un rinvio alle norme dell'Unione - competenza della Corte limitata alle disposizioni del diritto UE (punti 31 ss.)
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Il sistema giurisdizionale dell'Unione europea: in particolare, l'eccezione di invalidità degli atti dell'Unione europea aventi portata generale
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Il sistema giurisdizionale dell'Unione europea: in particolare, l'azione per responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea
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Corte di giustizia CE, sent. 9 settembre 2008, cause C-120 e C-121/06, FIAMM
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Azione per responsabilità extracontrattuale dell'UE - danno derivante da attività legislativa implicante scelte di politica economica - valutazione più restrittiva dei requisiti - necessità che si tratti di una violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli (punti 172 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 23 marzo 2004, in causa C-234/02, Mediatore europeo c. Lamberts
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Azione per responsabilità extracontrattuale dell'UE - presupposti - attitudine della norma violata a conferire diritti ai singoli, violazione sufficientemente caratterizzata, nesso causale - allineamento ai presupposti per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione (punti 49 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 26 febbraio 1986, in causa 175/84, Krohn
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Azione per responsabilità extracontrattuale dell'UE - pregiudizio derivante da atti interni attuativi di atti dell'Unione - necessità di accertare l'imputabilità del danno alle istituzioni e non all'organo nazionale, la cui eventuale responsabilità derivante dalla mancata od errata attuazione delle norme dell'Unione rimane di competenza dei giudici nazionali (punti 18 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 2 dicembre 1971, causa 5/71, Aktien-Zuckerfabrik
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Azione per responsabilità extracontrattuale dell'UE - autonomia rispetto agli altri ricorsi contemplati dal Trattato - necessità di valutare incidentalmente la legittimità dell'atto lesivo (punti 3 ss.)
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Il sistema giurisdizionale dell'Unione europea: in particolare, il ricorso in carenza
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Corte di giustizia CE, sent. 26 novembre 1996, C-68/95, Port
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Ricorso in carenza - legittimazione attiva del singolo, persona fisica o giuridica - estensione ai casi in cui l'atto della cui omissione si tratta, pur non avendo il ricorrente come destinatario, lo avrebbe riguardato direttamente ed individualmente - tendenziale specularità dei requisiti di legittimazione attiva rispetto al ricorso per annullamento (punti 58 s.)
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Corte di giustizia CE, sent. 18 novembre 1970, in causa 15/70, Chevalley
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Ricorso in carenza - legittimazione attiva del singolo - sua esclusione relativamente alla mancata emanazione di raccomandazioni e pareri, in quanto atti non vincolanti - necessità di una valutazione in concreto degli effetti che l'atto da adottarsi sarebbe stato in grado di produrre (punti 6 ss.)
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Il sistema giurisdizionale dell'Unione europea: in particolare, il ricorso per annullamento
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Corte di giustizia UE, sent. 18 luglio 2013, cause riunite C-584, 593, 595/10 P, Commissione europea e Regno Unito c. Kadi e Repubblica francese
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La sentenza ribadisce la necessità del controllo giurisdizionale sugli atti dell'Unione europea che importino la restrizione dei movimenti di capitali a carico di singoli individui, anche qualora tali atti siano stati adottati per dare attuazione nell'ordinamento dell'Unione, conformemente ad una decisione adottata nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), ad una risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella quale si sia disposto il blocco dei beni appartenenti a privati, persone fisiche o giuridiche, inclusi in un elenco adottato dal Comitato delle sanzioni istituito dallo stesso Consiglio di sicurezza nell'ambito dell'azione di contrasto al terrorismo internazionale. Secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio, al momento di emanare un atto (nella specie, il regolamento n. 881/2002), che pur avendo portata generale in quanto diretto a tutti i soggetti degli Stati membri i quali, a qualsiasi titolo, si trovassero a poter disporre di beni appartenenti ai soggetti inclusi nell'elenco, nondimeno è idoneo ad incidere direttamente sulla sfera giuridica dei soggetti che formano oggetto delle misure restrittive stesse, avrebbe dovuto compiere un'apposita istruttoria atta ad accertare la effettiva sussistenza delle circostanze giustificative dei provvedimenti nei confronti dei singoli interessati, ammettendoli a presentare le proprie osservazioni in proposito (cfr. punti 65 ss, 97 ss., 116 ss. della motivazione).
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Corte di giustizia CE, sent. 1° aprile 2004, in causa C-263/02, Commissione c. Jégo-Quéré
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Ricorso per annullamento - requisiti di legittimazione dei singoli - regolamenti - necessità di essere direttamente ed individualmente riguardati - requisiti - ricorso, in mancanza, ad altre procedure che possano comportare l'accertamento della validità dell'atto - principio della tutela giurisdizionale effettiva (punti 29 ss.) (v. ora, la modifica introdotta, quanto all'impugnabilità degli atti di natura regolamentare da parte delle persone fisiche e giuridiche, dall'art. 263, quarto comma, TFUE)
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Corte di giustizia CE, sent. 15 luglio 1963, in causa 25/62, Plaumann c. Commissione
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Ricorso per annullamento - Decisione rivolta ad uno Stato membro - legittimazione del singolo ad impugnarla - necessità di essere direttamente ed individualmente riguardato - requisiti (punto I - sull'ammissibilità) (v. anche, relativamente ai regolamenti, la sent. 13 maggio 1971, cause 41-44/70, International Fruit Company, precedentemente inserita (v. cartella relativa ai regolamenti), punti 16-19)
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Tribunale UE, sent. 8 ottobre 2008, in causa T-411/06, Sogelma c. Agenzia europea per la ricostruzione
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Ricorso per annullamento - impugnabilità di atti di organismi che non rientrano tra le istituzioni dell'Unione di cui all'art. 230 CE (ora art. 263 TFUE) - Comunità (ora Unione) europea come comunità di diritto che ha istituito un sistema che affida alla Corte il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni - ogni atto suscettibile di produrre effetti giuridici nei confronti di terzi deve poter formare oggetto di controllo giurisdizionale (punti 33 ss., spec. 37)
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Corte di giustizia CE, sent. 23 aprile 1986, in causa 294/83, Parti ecologiste "Les verts" c. Parlamento europeo
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Ricorso per annullamento - ricorso avverso atti del Parlamento europeo - necessità di ammettere l'impugnazione anche di atti diversi da quelli espressamente contemplati dall'allora art. 173 CEE (ora art. 263 TFUE) - Comunità (ora Unione) europea come comunità di diritto nella quale deve essere assicurata la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dai trattati (punti 23 s.)
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Il sistema giurisdizionale dell'Unione europea: in particolare, la procedura d'infrazione
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Corte di giustizia CE, sent. 4 luglio 2000, in causa C-387/97, Commissione c. Grecia
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Procedura d'infrazione - esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia con le quali l'infrazione è accertata - necessità di verificare l'adempimento di ciascun obbligo derivante dalla sentenza - termine per dare esecuzione alla sentenza - fissazione della penalità - criteri (punti 59, 81 s., 90)
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Corte di giustizia CE, sent. 5 novembre 2002, in causa C-476/98, Commissione c. Germania
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Procedura d'infrazione - fase precontenziosa - rilevanza allo scopo di definire l'oggetto della contestazione - distinzione quanto al contenuto tra la lettera di messa in mora e il parere motivato (punti 46 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 11 agosto 1995, in causa C-431/02, Commissione c. Germania
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Procedura d'infrazione - discrezionalità della Commissione - irrilevanza di uno specifico interesse della Commissione ad agire - compito di vigilare d'ufficio sull'adempimento da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione - individuazione del comportamento rilevante dello Stato membro in questione (punti 19 ss.)
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Il sistema giurisdizionale dell'Unione europea: in particolare, l'impugnazione delle sentenze del Tribunale innanzi alla Corte di giustizia
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Corte di giustizia CE, sent. 1° febbraio 2007, in causa C-266/05 P, Sison c. Consiglio
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La sentenza, nell'affermare l'obbligo di specificare in sede di impugnazione delle sentenze del Tribunale avanti alla Corte di Giustizia i motivi di impugnazione della sentenza impugnata (punti 23 ss. della motivazione), afferma l'inammissibilità in sede di impugnazione di motivi nuovi attinenti a questioni che non avevano formato oggetto d'esame nel giudizio innanzi al Tribunale (punti 93 ss. della motivazione).
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Ordinanza del Presidente della Corte di giustizia 21 febbraio 2002, cause riunite C-486/01 P e C-488/01 P, Front national, Martinez c. Parlamento europeo
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L'ordinanza, relativa alla ricevibilità di un ricorso per impugnazione di una sentenza del Tribunale davanti alla Corte di giustizia, oltre ad escludere l'effetto sospensivo dell'impugnazione (punti 71 ss. della motivazione), afferma l'inammissibilità di motivi di impugnazione i quali, senza contenere specifiche censure alla decisione del Tribunale, costituiscano una mera riproduzione di domande e motivi già dedotti davanti al Tribunale e da questo respinti (punti 81 ss. della motivazione).
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Il ruolo dei principi generali nel diritto dell'Unione europea. In particolare: i diritti fondamentali
Giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla tutela dei diritti fondamentali nel diritto dell'Unione europea in quanto parte dei principi generali del diritto dell'Unione, nonché, a seguito del Trattato di Lisbona, in quanto tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
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Corte di giustizia UE, sent. 24 aprile 2012, in causa C-571/10, Kamberaj
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Tutela dei diritti fondamentali - Art. 6, par. 3, TUE: riferimento ai diritti fondamentali come tutelati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nelle tradzioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione - conseguenze sul piano dlel'ordinamento interno dei singoli Stati membri: assenza di un obbligo di disapplicazione delle norme interne incompatibili con le disposizioni della Convenzione europea - la norma dell'art. 6, par. 3, attiene unicamente ai rapporti tra la Convenzione eiuropea e l'ordinamento dell'Unione e non influisce sulla posizione che, allo stato, la Convenzione occupa nell'ordinamento interno dei singoli Stati membri (punti 59 ss. della motivazione)
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo
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Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come modificata, da ultimo, dagli emendamenti n. 11 e n. 14 (testo in vigore - traduzione italiana non ufficiale)
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Rapporto della quinta riunione di negoziato per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (testo dell'accordo)
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Rapporto finale adottato nella quinta riunione di negoziato dal gruppo ad hoc composto dei rappresentanti dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa e della Commissione europea, svoltasi a Strasburgo dal 3 al 5 aprile 2013, con allegato il testo dell'accordo di adesione dell'Unione alla Convenzione europea e documenti allegati, con relazione esplicativa (testo disponibile unicamente in inglese)
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Rapporto della quinta riunione di negoziato per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
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Rapporto della riunione dei rappresentanti dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa e della Commissione europea svoltasi a Strasburgo dal 3 al 5 aprile 2013, in occasione della quale è stato definito il testo dell'accordo per l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea (testo disponibile unicamente in lingua inglese)
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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
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Testo adattato applicabile a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (v. in particolare l'art. 51)
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Corte di giustizia UE, sent. 19 gennaio 2010, in causa C-555/07, Kucukdeveci
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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - art. 51 - valore vincolante per le istituzioni e per gli Stati membri nella misura in cui agiscano nell'attuazione del diritto dell'Unione - art. 21 - principio di non discriminazione in base all'età - attuazione della direttiva n. 2000/78/CE, relativa ai termini di preavviso per il licenziamento (punti 22 ss.)
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Corte di giustizia UE, sent. 21 dicembre 2011, cause C-411/10 e C-493/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department
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Diritti fondamentali - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - valore vincolante per le istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri nella misura in cui agiscano in attuazione del diritto dell'Unione - regolamento n. 343/2003, c. d. di Dublino, relativo alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo - art. 3, par. 2 del regolamento - potere discrezionale di derogare ai criteri di individuazione dello Stato membro competente - obbligo di fare ricorso alla deroga nei casi in cui appaia evidente che il richiedente asilo verrebbe esposto nello Stato membro competente al rischio di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - rilevanza, a tal fine, delle constatazioni contenute nella sentenza emanata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, punti 358, 360, 367) in un caso analogo concernente il medesimo paese, con riferimento alla disposizione corrispondente dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punti 75 ss., 88 ss. della motivazione; cfr. art. 52, par. 3 della Carta e spiegazioni relative)
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Corte di giustizia CE, sent. 18 giugno 1991, in causa C-260/89, Elliniki Radiophonia Tileorassi (ERT)
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Diritti fondamentali - specifico riferimento alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare, art. 10, libertà di informazione) - riaffermazione del principio per cui tali diritti, in quanto desumibili dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e dai trattati internazionali in materia conclusi dagli Stati membri, formano parte dei principi generali del diritto dell'Unione - insussistenza di una competenza della Corte a sindacare la compatibiltà del diritto interno di uno Stato membro con la Convenzione europea - competenza, invece, a fornire al giudice nazionale gli elementi utili a verificare tale compatibilità ove la normativa interna rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (punti 41 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 14 maggio 1974, in causa 4/73, Nold
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Diritti fondamentali - riconoscimento che essi formano parte integrante dei principi generali di diritto dei quali la Corte di giustizia garantisce l'osservanza - rilevanza, al fine di identificarne il contenuto e i limiti, delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e dei trattati internazionali ai quali gli Stati membri hanno aderito, in particolare, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo - ammissibilità di limitazioni a tali diritti giustificate da motivi di interesse generale riconducibili alle finalità dell'Unione (punti 12 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 4 febbraio 1959, in causa 1/58, Stork
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Diritti fondamentali - approccio iniziale della Corte di giustizia, per cui la loro tutela non rientrava nelle competenze delle iniziali Comunità - ruolo dell'Alta autorità della CECA (sostanzialmente, della Commissione) e della Corte di giustizia limitato all'interpretazione ed applicazione delle norme dei Trattati - inammissibilità di fronte alla Corte di argomentazioni tratte dal diritto interno di uno Stato membro, quand'anche relative a principi fondamentali (punto 4, A della motivazione)
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Il ruolo degli accordi internazionali nel sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea
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Corte di giustizia CE, sent. 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 e C-121/06, FIAMM e altri c. Consiglio e Commissione
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La sentenza, concernente l'impugnazione di sentenze del Tribunale di I grado delle Comunità europee per contrasto con le decisioni assunte dall'Organo per la risoluzione delle controversie (DSB) dell'OMC relativamente alla controversia tra gli Stati Uniti ed altri Stati da una parte e la Comunità europea dall'altra relativamente al regime preferenziale di importazione di banane provenienti dai paesi ACP posto in essere dalla CE con propri regolamenti, ribadisce l'assenza di effetto diretto in capo ai singoli soggetti dell'ordinamento comunitario delle norme contenute negli accordi OMC o da questi derivanti la loro efficacia (v. in particolare punti 105 ss. della motivazione).
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Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE
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Decisione relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (v., in particolare, ultimo considerando del preambolo, nel quale si sottolinea l'assenza di effetto diretto in capo ai soggetti privati delle norme contenute negli accordi OMC)
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Corte di giustizia CE, sent. 12 dicembre 1972, cause riunite 21-24/72, International Fruit Company
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La sentenza nega l'idoneità delle norme del GATT a produrre effetti diretti nell'ordinamento comunitario (punti 7-9; 19-20); cfr., successivamente, sent. 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 - C-121/06, FIAMM, punti 97 ss.
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Corte di giustizia CE, sent. 7 ottobre 2004, in causa C-239/03, Commissione c. Francia
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La sentenza, relativa all'inadempimento da parte della Francia di un obbligo derivante da un accordo misto concluso, al tempo, dalla Comunità e dai suoi Stati membri con paesi terzi per la salvaguardia dell'ambiente marino del Mediterraneo, afferma che la posizione degli accordi misti nel sistema delle fonti dell'Unione europea è sostanzialmente corrispondente, per quanto attiene al mancato adempimento da parte degli Stati membri degli obblighi che ne derivano, a quella degli accordi conclusi esclusivamente dall'Unione con Stati terzi o organizzazioni internazionali, particolarmente nel caso in cui, come in materia ambientale, gli atti adottati dall'Unione incidano in misura sensibile sulla disciplina materiale della materia considerata (punti 22 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 26 ottobre 1982, in causa 104/81, Hauptzollamt Mainz c. Kupferberg
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La sentenza ribadisce quanto già affermato dalla stessa Corte nella sentenza del 30 aprile 1974 in causa 181/73, Haegeman, nel senso che gli accordi internazionali conclusi dall'Unione (al tempo dalla Comunità) costituiscono parte integrante del suo ordinamento giuridico, precisando le conseguenze che ne discendono, nel senso che gli Stati membri nel porre in essere gli atti necessari ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni degli accordi conclusi dall'Unione adempiono ad un obbligo assunto non solo e non tanto nei confronti dei paesi terzi con i quali gli accordi sono stati conclusi, quanto nei confronti della stessa Unione, che si è assunta nei confronti dei paesi terzi la responsabilità del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo (punti 11 ss. della motivazione).
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La procedura per la conclusione di accordi internazionali e la funzione consultiva della Corte di giustizia
Giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla salvaguardia dell'equilibrio interistituzionale nella conclusione di accordi internazionali da parte dell'Unione ed ai presupposti ad alla portata della competenza consultiva della Corte di giustizia.
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Parere della Corte di giustizia dell'8 marzo 2011, n. 1/09, Progetto di accordo istitutivo di un tribunale europeo dei brevetti
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Il parere si sofferma, sotto il profilo della ricevibilità della richiesta di parere, sui requisiti inerenti al grado di precisione del testo dell'accordo che forma oggetto della richiesta di parere, allo stato di avanzamento dei negoziati volti alla conclusione dell'accordo e all'equilibrio interistituzionale. Sotto quest'ultimo profilo, la Corte sottolinea che la facoltà concessa alle tre istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione) contemplate dall'art. 218, par. 11, TFUE, di richiedere un parere alla Corte di giustizia può essere esercitata autonomamente da ciascuna di esse, senza necessità di un preventivo accordo in proposito (cfr. punti 46-57)
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Corte di giustizia CE, sent. 8 luglio 1999, in causa C-189/97, Parlamento c. Consiglio (accordo CE-Mauritania in materia di pesca)
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La sentenza si sofferma sull'interpretazione dell'espressione "accordi che hanno ripercussioni finanziarie notevoli per l'Unione" (al tempo "per la Comunità"), per la conclusione dei quali l'attuale art. 218, par. 6, TFUE richiede l'approvazione del Parlamento europeo anziché la mera consultazione, a tutela dell'equilibrio interistituzionale dell'Unione (cfr. punti 18 ss.)
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Gli atti atipici dell'Unione europea
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Corte di giustizia CE, sent. 26 settembre 2002, in causa C-351/98, Regno di Spagna c. Commissione
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Atti atipici - Comunicazioni della Commissione emanate in materia di concorrenza - atti di carattere non vincolante - loro rilevanza, nondimeno, quali atti presupposti al fine del sindacato di legittimità delle decisioni adottate dalla Commissione sulla base delle constatazioni in esse contenute (punti 53 ss. motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 13 luglio 2004, in causa C-27/04, Commissione c. Consiglio
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Atti atipici - Conclusioni del Consiglio adottate nell'ambito della procedura di controllo dei disavanzi eccessivi (art. 104 CE, ora art. 126 TFUE) - impugnabilità di tali atti ove producano in concreto l'effeto di modificare il contenuto di atti vincolanti precedentemente adottati, in maniera tale da incidere sulla posizione degli Stati membri (punti 44 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 19 marzo 1996, in causa C-25/94, Commissione c. Consiglio
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Atti atipici - accordi interistituzionali - accordo Commissione-Consiglio per l'esercizio del diritto di voto nell'ambito della FAO - illegittimità della decisione del Consiglio attributiva del diritto di voto agli Stati membri al fine dell'adozione di una convenzione in tal contesto, in deroga alle procedure contemplate nell'accordo interistituzionale (punti 29 ss., 48 ss. motivazione)
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Tribunale di primo grado (CE), sent. 27 febbraio 1992, cause T-79/89 e altre, BASF AG e altri c. Commissione
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Atti atipici - regolamenti interni delle istituzioni - regolamento interno della Commissione - necessità di distinguere le norme di carattere meramente organizzativo dalle disposizioni suscettibili di incidere sui diritti dei singoli - rilevanza, in quest'ultimo senso, delle disposizioni concernenti le modalità di elaborazione, adozione ed autenticazione degli atti della Commissione (punti 76 ss. motivazione)
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Gli atti dell'Unione europea. In particolare: i pareri.
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Corte di giustizia CE, sent. 15 marzo 1967, cause 8-11/66, Cimenteries
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Pareri - atti di carattere non vincolante - necessità di avere riguardo alla struttura ed al contenuto dell'atto per identificarne la natura giuridica - obbligo per le istituzioni di adottare atti vincolanti, come tali suscettibili di sindacato di legittimità, in tutti i casi in cui si tratti di determinazioni suscettibili di incidere sui diritti dei singoli (punto della motivazione relativo alla ricevibilità)
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Gli atti dell'Unione europea. In particolare: le raccomandazioni.
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Gli atti dell'Unione europea. In particolare: le decisioni.
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Corte di giustizia CE, sent. 7 giugno 2007, in causa C-80/06, Carp
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Decisioni - obbligatorietà in tutti gli elementi nei confronti dei destinatari in esse designati - decisione diretta a tutti gli Stati membri, attuativa di determinate disposizioni di una direttiva - mancata attuazione nel diritto interno - effetto diretto - esclusione dell'effetto diretto orizzontale (punti 20 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 6 ottobre 1970, in causa 9/70, Grad
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Decisioni - obbligatorietà in tutti gli elementi nei confronti dei destinatari in esse designati - decisione diretta ad uno Stato membro - mancata attuazione nel diritto interno - effetto diretto verticale - presupposti (punti 3 ss., 5 della motivazione)
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Gli atti dell'Unione europea. In particolare: le direttive.
Giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle caratteristiche e agli effetti delle direttive, in particolare alla loro idoneità, in presenza di determinate condizioni, a produrre effetti diretti e alla portata di tali effetti.
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Corte di giustizia CE, sent. 7 gennaio 2004, in causa C-201/02, Wells
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Direttive - effetti diretti verticali - esclusione della produzione di tali effetti a carico del singolo - diritto del singolo di invocare l'effetto diretto di una direttiva nei confronti dello Stato membro - irrilevanza al riguardo della prevedibilità di ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe - effetto diretto c.d. triangolare (punti 54 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 26 settembre 2000, in causa C-443/98, Unilever Italia SpA
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Direttive - effetti diretti verticali - direttiva che impone un obbligo procedurale (notifica delle misure attuative alla Commissione e rinvio della loro adozione) - diritto del singolo di invocare la disapplicazione della normativa attuativa adottata in violazione dell'obbligo procedurale - irrilevanza dell'eventuale pregiudizio per soggetti terzi derivante dalla disapplicazione della normativa attuativa (punti 31 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 13 novembre 1990, in causa C-106/89, Marleasing SA
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Direttive - obbligo di attuazione - sua riferibilità allo Stato nell'insieme dei suoi organi, inclusi quelli giurisdizionali - interpretazione conforme del diritto nazionale, tanto precedente quanto successivo (punti 6 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 26 febbraio 1986, in causa 152/84, Marshall
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Direttive - effetti diretti - esclusione dell'effetto diretto orizzontale - invocabilità dell'effetto diretto verticale nei confronti dello Stato nel suo insieme, anche in quanto rivesta, direttamente o tramite sue articolazioni, la posizione di datore di lavoro (punti 39 ss., 46 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 4 dicembre 1974, in causa 41/74, van Duyn
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Direttive - mancata attuazione - effetti diretti - presupposti (punti 12 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 23 maggio 1985, in causa 29/84, Commissione c. Germania
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Direttive - modalità di attuazione - insufficienza di mere prassi amministrative, anche qualora siano ispirate a principi inderogabili - necessaria prevedibilità e conoscibilità della disciplina interna di attuazione, anche da parte di cittadini di altri Stati membri (punti 17 ss., 28 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 18 dicembre 1997, in causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie
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Direttive - termine per l'attuazione - obbligo degli Stati membri di asternersi pendente il termine dall'adozione di atti interni incompatibili (c. d. obbligo di standstill) (punti 40 ss. della motivazione)
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Gli atti dell'Unione europea. In particolare: i regolamenti.
Giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai caratteri distintivi dei regolamenti (portata generale, obbligatorietà integrale, diretta applicabilità negli ordinamenti degli Stati membri).
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Corte di giustizia CE, sent. 27 febbraio 1997, in causa C-177/95, Ebony Maritime SA e a. c. Prefetto della Provincia di Brindisi e a.
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Regolamenti - diretta applicabilità e obbligatorietà integrale - regolamento che attua a livello dell'Unione europea una risoluzione del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite che dispone misure di embargo commerciale - mancata previsione all'interno del regolamento di sanzioni per il caso di violazione dell'embargo - dovere di leale cooperazione degli Stati membri (con rif., ora, all'art. 4, par. 3, TUE), che si traduce nell'adozione di tutte quelle misure di diritto interno atte ad assicurare la piena ed integrale applicazione delle disposizioni del regolamento, prevedendo, ove del caso, le sanzioni opportune al fine di assicurare la dissuasione da condotte che ne integrino la violazione (cfr. punti 28 ss. della motivazione).
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Corte di giustizia CE, sent. 11 gennaio 2001, in causa C-403/98, Azienda agricola Monte Arcosu Srl
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Regolamenti - diretta applicabilità - esclusione relativamente a quelle disposizioni che demandino agli Stati membri l'adozione di norme interne di esecuzione (punti 25 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 13 maggio 1971, cause 41-44/70, International Fruit Company
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Regolamenti - portata generale - distinzione dagli atti che consistono in un fascio di decisioni indirizzate a soggetti determinati in funzione di particolari caratteristiche soggettive (punti 16-19 della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 14 dicembre 1962, cause 19-22/62, Fédération nationale de la boucherie en gros
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Atti dell'Unione - rilevanza ai fini della distinzione tra le diverse tipologie di atti della portata generale o ovvero individuale dell'atto di cui trattasi (punti 2-3 della motivazione)
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La base giuridica degli atti dell'Unione europea
Giurisprudenza della Corte di giustizia nella quale si enunciano i criteri per la corretta individuazione della base giuridica degli atti legislativi dell'Unione europea, nelle situazioni in cui vengano in considerazione più basi giuridiche concorrenti.
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Corte di giustizia CE, sent. 11 giugno 1991, in causa C-300/89, Commissione c. Consiglio (c. d. biossido di titanio)
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La sentenza affronta, con riferimento ad una direttiva riguardante il trattamento dei rifiuti di biossido di titanio, la questione della individuazione della corretta base giuridica di un atto che possa rientrare nell'ambito di diverse politiche materiali dell'Unione, come, nella specie, il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri nei settori riguardanti l'instaurazione del mercato interno oggetto, attualmente, dell'art. 114 TFUE, e la politica ambientale, oggetto degli articoli 191 ss. TFUE. La Corte ha affermato che nei casi in cui, come nella specie, non è possibile individuare una delle due basi giuridiche come prevalente ratione materiae sull'altra, né risulta possibile invocarle congiuntamente a motivo del fatto che esse prevedono procedure di adozione degli atti differenti l'una dall'altra, dovrà essere attribuita prevalenza a quella delle basi giuridiche concorrenti che preveda il ricorso alla procedura di adozione degli atti maggiormente rispettosa del principio democratico (nella specie, quella relativa al ravvicinamento delle legislazioni, che prevedeva al tempo la procedura di cooperazione ed ora la procedura legislativa ordinaria, rispetto a quella relativa alla politica ambientale, relativamente alla quale, come avviene ora nell'art. 192, par. 2 TFUE, si prevedeva una procedura, che ora si direbbe legislativa speciale, che comportava la mera consultazione del Parlamento europeo).
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Corte di giustizia CE, sent. 14 aprile 2005, in causa C-110/03, Regno del Belgio c. Commissione delle Comunità europee
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La sentenza, relativa alla corretta individuazione della base giuridica relativamente ad un atto concernente la disciplina degli aiuti di Stato volti a sostenere l'occupazione in determinati settori della produzione, adotta il criterio della base giuridica prevalente ratione materiae, che identifica nella specie nelle norme del Trattato CE (oggi del TFUE) in materia di aiuti di Stato (art. 107 ss.), in quanto maggiormente pertinenti con riferimento all'oggetto specifico dell'atto in questione rispetto alle norme dello stesso Trattato concernenti la politica dell'occupazione.
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Le procedure legislative
Giurisprudenza della Corte di giustizia nella quale si sottolinea l'importanza della salvaguardia dell'equilibrio interistituzionale e del principio democratico nelle procedure volte all'adozione degli atti legislativi dell'Unione europea.
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Tribunale (CE), sent. 17 giugno 1998, in causa T-135/96, UEAPME
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La sentenza sottolinea la necessità che nelle procedure speciali per l'adozione di atti, quale quella sui generis contemplata dall'attuale art. 155 TFUE (allora art. 139, ex 118 B, CE) in materia di politica sociale, la partecipazione dei popoli degli Stati membri normalmente assicurata dal Parlamento europeo sia garantita in modo alternativo (punti 88 ss. della motivazione)
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Corte di giustizia CE, sent. 17 dicembre 1970, causa 25/70, Koster, Berodt & Co.
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La sentenza tratta della rilevanza del rispetto delle procedure di adozione degli atti previste dai Trattati ai fini della validità, con riferimento alla distinzione tra atti che trovano il loro fondamento nei trattati ed atti meramente attuativi dei primi (punti 6 ss. della motivazione)
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Le cooperazioni rafforzate
Decisioni del Consiglio autorizzative delle due cooperazioni rafforzate sinora realizzatesi
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Decisione del Consiglio del 10 marzo 2011, n. 2011/167/UE
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Decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, successivamente attuata con l'adozione del regolamento n. 1257/2012 e, parallelamente, del regolamento n. 1260/2012, relativo al regime di traduzione applicabile in materia.
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Decisione del Consiglio del 12 luglio 2010, n. 2010/405/UE
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Decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, successivamente attuata con l'adozione del regolamento n. 1259/2010 in materia (c.d. regolamento "Roma III")
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Le competenze dell'Unione europea: in particolare: le competenze esterne dell'Unione europea
Principale giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (già delle Comunità europee) relativa all'affermazione ed all'evoluzione del principio del parallelismo competenze interne-competenze esterne dell'Unione.
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Parere della Corte di giustizia del 7 febbraio 2006, n. 1/03
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Concernente la conclusione della nuova convenzione di Lugano - competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale - parallelismo competenze interne-esterne, evoluzione, criterio degli effetti sugli atti adottati dall'Unione in materia (spec. punti 114 ss.)
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Parere della Corte di giustizia 19 marzo 1993, n. 2/91
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Concernente l'adesione alla convenzione n. 170 dell'OIL, sicurezza nell'impiego di sostanze chimiche sul lavoro - parallelismo competenze interne - esterne, ulteriore evoluzione, competenza congiunta Comunità-Stati membri (spec. punti 24-26)
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Parere della Corte di giustizia 26 aprile 1977, n. 1/76
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Concernente la conclusione dell'accordo relativo all'istituzione del fondo europeo di immobilizzazione della navigazione interna - parallelismo competenze interne ed esterne - evoluzione (punti 3 ss.)
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Corte di giustizia CE, sent. 31 marzo 1971, in causa 22/70, Commissione c. Consiglio (AETS)
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La prima sentenza della Corte di giustizia relativa al principio del parallelismo tra competenze interne ed esterne della Comunità (punti 6 ss. della motivazione
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Le competenze dell'Unione europea: in particolare: le competenze interne dell'Unione
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Le istituzioni dell'Unione: in particolare: la Commissione europea
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Corte di giustizia CE, sent. 18 gennaio 2005, in causa C-257/01, Commissione c. Consiglio
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La sentenza riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione degli atti dell'Unione conferite alla Commissione in base all'attuale art. 291, par. 2, TFUE (già, con modifiche, art. 202, terzo alinea, Trattato CE) e discute dei casi nei quali tali competenze possono eccezionalmente essere esercitate dal Consiglio, come nel caso di specie, in cui si trattava della previsione di disposizioni di dettaglio e modalità pratiche per il rilascio dei visti in base ai regolamenti nn. 789 e 790 del 2001 (spec. punti 33 ss., 47 ss. della motivazione)
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Regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011
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Regolamento adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 291, par. 3 TFUE al fine di stabilire le regole generali relative alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (ruolo dei comitati composti da rappresentanti degli Stati membri che intervengono, secondo le procedure, rispettivamente, d'esame e consultiva, nel procedimento di adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione, volti a stabilire condizioni di attuazione uniformi degli atti legislativi dell'Unione, quando ciò sia necessario in base all'art. 291, par. 2 TFUE).
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Corte di giustizia CE, sent. 11 luglio 2006, in causa C-432/04, Commissione c. Cresson
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La sentenza sottolinea i doveri di imparzialità incombenti ai membri della Commissione, con particolare riferimento all'organizzazione dei rispettivi uffici (punti 64 ss. della motivazione)
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Le istituzioni dell'Unione: in particolare: il Consiglio europeo
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Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 27 novembre 2012, in causa C-370/12, Pringle c. Irlanda
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Comunicato stampa della Corte di giustizia dell'Unione europea recante una sintesi della sentenza della Corte relativa alla validità della decisione del Consiglio europeo che modifica l'art. 136 TFUE ai fini della conclusione dell'accordo istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità. V. infra per il testo integrale.
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Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 27 novembre 2012, in causa C-370/12, Pringle c. Irlanda
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La sentenza afferma la validità della decisione del Consiglio europeo n. 2011/199/UE, del 25 marzo 2011, con la quale il Consiglio europeo, secondo una procedura di revisione semplificata dei Trattati istitutivi ai sensi dell'art. 48, par. 6 s., TUE, ha modificato l'art. 136 TFUE allo scopo di consentire agli Stati membri la cui moneta è l'Euro di concludere tra di loro l'accordo istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES ovvero ESM: European Stability Mechanism), in quanto tale decisione incide unicamente sulle politiche interne dell'Unione e non modifica le competenze dell'Unione stessa per quanto attiene al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (punti 45 ss. della motivazione)
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Le istituzioni dell'Unione: in particolare: il Parlamento europeo
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Tribunale CE, sent. 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez, de Gaulle, Front national, Bonino et al. c. Parlamento europeo
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La sentenza riguarda la legittimità di un atto del Parlamento europeo istitutivo al suo interno di un gruppo parlamentare ai sensi dell'art. 29 del regolamento del Parlamento stesso, sotto il profilo dell'assenza di omogeneità politica al suo interno, trattandosi nella specie di un gruppo misto (punti 79 ss. della motivazione).
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Corte di giustizia CE, sent. 6 settembre 2011, in causa C-163/10, Patriciello
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La sentenza riguarda il regime delle immunità parlamentari riconosciute ai componenti del Parlamento europeo per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, con particolare riferimento all'immunità invocabile relativamente alle opinioni espresse al di fuori dell'aula (punti 12 ss. della motivazione).
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Decisione del Consiglio n. 2002/772/CE, Euratom, del 25 giugno e del 23 settembre 2002
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Modifica della precedente decisione n. 76/787 relativa all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale e diretto.
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Decisione del Consiglio n. 76/787/CECA, CEE, Euratom, del 20 settembre 1976
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Relativa all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto.
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Corte di giustizia CE, sent. 22 maggio 1990, in causa C-70/88, Parlamento c. Consiglio
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La sentenza afferma la centralità dell'equilibrio istituzionale dell'Unione disegnato dai Trattati e l'esigenza che il suo rispetto sia garantito da parte della Corte di giustizia (v. punti 21 ss. della motivazione)
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Parere della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 dicembre 1991, n. 1/1991, Progetto di accordo tra la Comunità e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio, realtivo alla creazione dello Spazio economico europeo (SEE)
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Il parere si sofferma sulle caratteristiche peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario (oggi dell'Unione europea), contraddistinguendo tale ordinamento in quanto caratterizzato dall'aver posto in essere una comunità di diritto, in rapporto al regime posto in essere dall'accordo SEE, che consiste nella mera creazione di diritti ed obblighi tra le parti contraenti, senza alcun trasferimento di poteri sovrani in favore degli organi istituiti dall'accordo (cfr. i punti 13-21 della presa di posizione della Corte).
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Corte di giustizia CE, sent. 5 febbraio 1963, Van Gend en Loos
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La sentenza contiene l'enunciazione delle caratteristiche salienti dell'ordinamento delle Comunità europee, in quanto "ordinamento di un nuovo genere nell'ambito del diritto internazionale"
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Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950
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Protocolli al Trattato di Lisbona
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Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
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Trattato sull'Unione europea (TUE) - versione consolidata
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