Autorità: Cassazione
civile sez. lav. Data: 06/10/2005 Numero: 19425
Fatto
Con
ricorso in appello ex art.
433 cod. proc. civ. dinanzi alla Corte
di Appello di Palermo l'A.M.I.A. s.p.a. impugnava la
sentenza con cui il Pretore-Giudice del Lavoro di Palermo aveva condannato la
cennata Azienda a corrispondere a R.G. a decorrere dal 1° gennaio 1997, la
retribuzione con la maggiorazione prevista per il lavoro notturno anche durante
il periodo delle ferie annuali.
L'appellato
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua
volta, appello incidentale per ottenere la retrodatazione del summenzionato
pagamento dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 1987.
L'adita
Corte di Appello rigettava entrambi gli appelli, confermando così la sentenza
di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per
quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a)
«dal combinato disposto delle norme del contratto collettivo applicabile nella
specie emerge evidente che i paciscenti hanno voluto
ricollegare la retribuzione spettante durante il periodo di congedo annuale a
quella ordinariamente fruita dal dipendente, mantenendo, quindi, la uniformità
di trattamento»; b) «la specificità delle esclusioni dal novero della
retribuzione globale e la univocità del richiamo, per la inclusione, alle
indennità a carattere fisso e continuativo, non può non giustificare la
ricomprensione nella retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione
per il lavoro notturno laddove quest'ultimo sia svolto con carattere di
normalità e continuatività sicché la relativa
maggiorazione contribuisce a determinare la ordinaria retribuzione percepita
dal dipendente».
Per
la cassazione di tale sentenza la s.p.a. A.M.I.A.
propone ricorso sostenuto da un unico motivo.
L'intimato
G.R. non si è costituito in giudizio.
Diritto
I -.
Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione
degli artt.
1362 e 1363
cod. civ. e 12, 26 e 31 dei c.c.n.l. 1°
ottobre 1991 e 31 ottobre 1995, nonché vizi di motivazione" - censura la
sentenza impugnata «per avere la Corte di merito, sovrapponendosi alla volontà
contrattuale, ritenuto in maniera erronea ed arbitraria che la maggiorazione
del 37%, prevista per il lavoro notturno, dovesse includersi nella suddetta
retribuzione globale, male interpretando il significato letterale della
disposizione dettata dalla contrattazione vigente, nonché la comune intenzione
delle parti», evidenziando che «dall'esame di tale disposizione si deduce
l'incontestabile volontà delle parti di ritenere la maggiorazione in questione
comprensiva anche dei suoi effetti riflessivi sugli istituti retributivi
indiretti».
II -.
Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato.
La
giurisprudenza di legittimità ha costantemente sottolineato la mancanza nel
nostro ordinamento di un principio generale e inderogabile di onnicomprensività
della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante
per i cosiddetti istituti indiretti (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 1° aprile 1993, n. 3888), rimarcando,
proprio con riferimento all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della
retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla
retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza di
previsioni legislative in proposito, dalla contrattazione collettiva, nel senso
che questa deve far riferimento, per la determinazione di tale ultimo
emolumento, alla retribuzione "normale o ordinaria o di fatto o globale di
fatto" (Cass. n. 17769/2003, Cass. n. 5408/2003, Cass. n. 10846/2000, Cass. n. 14537/1999); con la precisazione che deve
trattarsi di uno specifico riferimento, non essendo sufficiente il silenzio sul
punto della normativa collettiva.
Questa
Corte, prestando adesione all'esposto indirizzo giurisprudenziale, ribadisce il
principio secondo cui, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella
base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione
per lavoro notturno, non basta la constatazione della normalità della
prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa
indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non
legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la
contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla
retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati,
ricorrenti nella citata giurisprudenza).
Il
giudice del merito per determinare la retribuzione spettante per il periodo
feriale si è riportato al concetto di retribuzione globale, quale individuata,
in base all'art. 12, comma terzo, del c.c.n.l.
all'epoca in vigore, "nella sommatoria della retribuzione individuale e
delle indennità a carattere fisso e continuativo, con l'esclusione delle
somministrazioni in natura, delle indennità sostitutive di esse, di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese, dell'indennità di maneggio denaro e di
quella mezzo di trasporto", ma erroneamente, discostandosi dal principio
di diritto innanzi esposto, ha ritenuto che già il carattere di normalità e di
continuità della prestazione di lavoro notturno fosse sufficiente per
l'attribuzione della relativa maggiorazione anche durante il periodo feriale.
Benvero,
il Giudice di appello, successivamente alla argomentazione ora esposta, ha
anche preso in esame la regolamentazione della suddetta maggiorazione
contrattuale contenuta nell'art. 26, punti 4 e 5; ma, pur rilevando che le
parti avevano determinato quella maggiorazione nella misura fissa del
trentasette per cento, e stabilito che essa era "onnicomprensiva e
compensa(va) ogni altro istituto di origine contrattuale previsto dal ccnl o da accordi aziendali, quali tredicesima e
quattordicesima mensilità, ferie, malattie, infortuni, festività
infrasettimanali, permessi comunque retribuiti, trattamento di fine rapporto e
di preavviso etc., fatta esclusione per l'indennità domenicale", è, però,
pervenuto alla conclusione della sussistenza di una volontà delle parti
contrattuali nel senso della inclusione di quella maggiorazione nel computo
della retribuzione per il periodo feriale.
Tuttavia
la sentenza non spiega da quali elementi abbia desunto siffatta volontà delle
parti in contrasto con il tenore della clausola, che la medesima sentenza
definisce norma di sbarramento diretta ad evitare "che la percentuale
suddetta mut(asse) in aumento per gli effetti
ricollegabili agli emolumenti indiretti, essendo, invece, onnicomprensiva,
perché compensa(va) ogni altro emolumento", e neppure chiarisce perché,
malgrado la evidenziata ratio della maggiorazione, come di emolumento volto a
compensare la maggiore penosità del lavoro notturno, le parti avessero inteso
attribuire la maggiorazione al lavoratore anche in mancanza dell'espletamento
della prestazione di lavoro notturno durante il periodo delle ferie annuali.