Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 06/10/2005 Numero: 19425

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello ex art. 433 cod. proc. civ. dinanzi alla Corte di Appello di Palermo l'A.M.I.A. s.p.a. impugnava la sentenza con cui il Pretore-Giudice del Lavoro di Palermo aveva condannato la cennata Azienda a corrispondere a R.G. a decorrere dal 1° gennaio 1997, la retribuzione con la maggiorazione prevista per il lavoro notturno anche durante il periodo delle ferie annuali.

L'appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale per ottenere la retrodatazione del summenzionato pagamento dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 1987.

L'adita Corte di Appello rigettava entrambi gli appelli, confermando così la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.

Per quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a) «dal combinato disposto delle norme del contratto collettivo applicabile nella specie emerge evidente che i paciscenti hanno voluto ricollegare la retribuzione spettante durante il periodo di congedo annuale a quella ordinariamente fruita dal dipendente, mantenendo, quindi, la uniformità di trattamento»; b) «la specificità delle esclusioni dal novero della retribuzione globale e la univocità del richiamo, per la inclusione, alle indennità a carattere fisso e continuativo, non può non giustificare la ricomprensione nella retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per il lavoro notturno laddove quest'ultimo sia svolto con carattere di normalità e continuatività sicché la relativa maggiorazione contribuisce a determinare la ordinaria retribuzione percepita dal dipendente».

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. A.M.I.A. propone ricorso sostenuto da un unico motivo.

L'intimato G.R. non si è costituito in giudizio.

Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

I -. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e 12, 26 e 31 dei c.c.n.l. 1° ottobre 1991 e 31 ottobre 1995, nonché vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata «per avere la Corte di merito, sovrapponendosi alla volontà contrattuale, ritenuto in maniera erronea ed arbitraria che la maggiorazione del 37%, prevista per il lavoro notturno, dovesse includersi nella suddetta retribuzione globale, male interpretando il significato letterale della disposizione dettata dalla contrattazione vigente, nonché la comune intenzione delle parti», evidenziando che «dall'esame di tale disposizione si deduce l'incontestabile volontà delle parti di ritenere la maggiorazione in questione comprensiva anche dei suoi effetti riflessivi sugli istituti retributivi indiretti».

 

II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato.

 

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente sottolineato la mancanza nel nostro ordinamento di un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 1° aprile 1993, n. 3888), rimarcando, proprio con riferimento all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza di previsioni legislative in proposito, dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa deve far riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione "normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto" (Cass. n. 17769/2003, Cass. n. 5408/2003, Cass. n. 10846/2000, Cass. n. 14537/1999); con la precisazione che deve trattarsi di uno specifico riferimento, non essendo sufficiente il silenzio sul punto della normativa collettiva.

Questa Corte, prestando adesione all'esposto indirizzo giurisprudenziale, ribadisce il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non basta la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza).

Il giudice del merito per determinare la retribuzione spettante per il periodo feriale si è riportato al concetto di retribuzione globale, quale individuata, in base all'art. 12, comma terzo, del c.c.n.l. all'epoca in vigore, "nella sommatoria della retribuzione individuale e delle indennità a carattere fisso e continuativo, con l'esclusione delle somministrazioni in natura, delle indennità sostitutive di esse, di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, dell'indennità di maneggio denaro e di quella mezzo di trasporto", ma erroneamente, discostandosi dal principio di diritto innanzi esposto, ha ritenuto che già il carattere di normalità e di continuità della prestazione di lavoro notturno fosse sufficiente per l'attribuzione della relativa maggiorazione anche durante il periodo feriale.

 

Benvero, il Giudice di appello, successivamente alla argomentazione ora esposta, ha anche preso in esame la regolamentazione della suddetta maggiorazione contrattuale contenuta nell'art. 26, punti 4 e 5; ma, pur rilevando che le parti avevano determinato quella maggiorazione nella misura fissa del trentasette per cento, e stabilito che essa era "onnicomprensiva e compensa(va) ogni altro istituto di origine contrattuale previsto dal ccnl o da accordi aziendali, quali tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, malattie, infortuni, festività infrasettimanali, permessi comunque retribuiti, trattamento di fine rapporto e di preavviso etc., fatta esclusione per l'indennità domenicale", è, però, pervenuto alla conclusione della sussistenza di una volontà delle parti contrattuali nel senso della inclusione di quella maggiorazione nel computo della retribuzione per il periodo feriale.

 

Tuttavia la sentenza non spiega da quali elementi abbia desunto siffatta volontà delle parti in contrasto con il tenore della clausola, che la medesima sentenza definisce norma di sbarramento diretta ad evitare "che la percentuale suddetta mut(asse) in aumento per gli effetti ricollegabili agli emolumenti indiretti, essendo, invece, onnicomprensiva, perché compensa(va) ogni altro emolumento", e neppure chiarisce perché, malgrado la evidenziata ratio della maggiorazione, come di emolumento volto a compensare la maggiore penosità del lavoro notturno, le parti avessero inteso attribuire la maggiorazione al lavoratore anche in mancanza dell'espletamento della prestazione di lavoro notturno durante il periodo delle ferie annuali.