Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data:
23/03/2011 Numero: 6639
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.2. Con i primi
due motivi si critica, sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici
e del vizio di motivazione, nonchè della violazione
di principi costituzionali e comunitari, l'interpretazione data dalla Corte di
merito all'art. 7 del c.c.n.l. 1995, in base alla
quale è stata ritenuta legittimamente disposta la differenziazione del
trattamento retributivo nei quindici mesi successivi alla trasformazione del
rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato. Si rileva, in particolare,
che il giudice di merito avrebbe dovuto dapprima esaminare la questione della
esistenza, o meno, di un sub-livello di inquadramento nei confronti dei
lavoratori provenienti dalla formazione e, in caso di risposta positiva,
avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola per violazione della L.
n. 863 del 1984, art. 3; si aggiunge che nella previsione
contrattuale, così come intesa dalla Corte di merito, manca una ragione
giustificatrice della discriminazione indiretta in pregiudizio di tali lavoratori,
si che il divieto di differenziazione salariale in ragione dell'età, tornando
ad essere pienamente operante, avrebbe dovuto imporre la dichiarazione di
nullità della clausola che eventualmente introduca la differenziazione.
2.4. I primi due
motivi non sono fondati. Il giudizio di infondatezza trova base, in primo
luogo, nel principio generale, pacifico nella giurisprudenza della Corte
costituzionale e di questa Corte, secondo il quale la valutazione di
adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art.
36 Cost. non comporta il riferimento a
tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento
economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli
che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che,
quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va
riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità
di questa (C. cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002).
In secondo luogo,
con riguardo specifico al contratto di formazione e lavoro, la giurisprudenza
di legittimità, pur avvertendo che, nella determinazione della giusta
retribuzione ex
art. 36 Cost., non può escludersi la
legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i
lavoratori subordinati di pari livello, che trova giustificazione nella L.
n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, la quale prevede l'applicazione
a tale contratto delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, fa salva però
l'applicazione di specifiche disposizioni legislative o contrattuali in materia
(cfr. Casa n. 9405 del 2003); ed ha più volte precisato che non è illegittima
la previsione contrattuale di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei
lavoratori normali, stante la speciale causa mista, con l'obbligazione
formativa a carico del datore di lavoro, che caratterizza il c.f.l. (Cass. n. 11435 del 2006).
Con specifico
riguardo alle questioni poste in questa sede, al di là del tentativo di
formulare argomentazioni apparentemente connotate da novità, la sostanza resta
quella del preteso contrasto della riduzione retributiva, per i primi 15 mesi
di lavoro a tempo indeterminato, contemplato dalla contrattazione collettiva,
con l'art.
36 Cost. e con i principi di
ragionevolezza e parità di trattamento. Si tratta perciò di questioni
ripetutamente sottoposte al vaglio della Corte e decise secondo i principi
consolidati secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione
prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una
"presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e
sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto
anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne
consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata
retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del
contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti,
l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro
di cui all'art.
36 Cost., che è "esterno"
rispetto al contratto;
nè
può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l'eventuale disparità di
trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a
favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di
trattamento e che, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo
fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale, l'attribuzione di un
determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire
ad altro lavoratore, che si trovi nei la medesima posizione, il diritto allo
stesso beneficio o al risarcimento del danno; e, ancora, non solo non opera il
principio di parità di trattamento, ma non è consentito alcun controllo di
ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che
individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di
correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale
diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e
tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole
discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori
da parte del datore di lavoro che, nel contesto di un procedura concorsuale o
selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (cfr. ex multis Cass. n. 7752 del 2003 e altre in senso conforme).