Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 23/03/2011 Numero: 6639


CONSIDERATO IN DIRITTO

 

2.2. Con i primi due motivi si critica, sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici e del vizio di motivazione, nonchè della violazione di principi costituzionali e comunitari, l'interpretazione data dalla Corte di merito all'art. 7 del c.c.n.l. 1995, in base alla quale è stata ritenuta legittimamente disposta la differenziazione del trattamento retributivo nei quindici mesi successivi alla trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato. Si rileva, in particolare, che il giudice di merito avrebbe dovuto dapprima esaminare la questione della esistenza, o meno, di un sub-livello di inquadramento nei confronti dei lavoratori provenienti dalla formazione e, in caso di risposta positiva, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola per violazione della L. n. 863 del 1984, art. 3; si aggiunge che nella previsione contrattuale, così come intesa dalla Corte di merito, manca una ragione giustificatrice della discriminazione indiretta in pregiudizio di tali lavoratori, si che il divieto di differenziazione salariale in ragione dell'età, tornando ad essere pienamente operante, avrebbe dovuto imporre la dichiarazione di nullità della clausola che eventualmente introduca la differenziazione.

 

2.4. I primi due motivi non sono fondati. Il giudizio di infondatezza trova base, in primo luogo, nel principio generale, pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, secondo il quale la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002).

 

In secondo luogo, con riguardo specifico al contratto di formazione e lavoro, la giurisprudenza di legittimità, pur avvertendo che, nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., non può escludersi la legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello, che trova giustificazione nella L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, la quale prevede l'applicazione a tale contratto delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, fa salva però l'applicazione di specifiche disposizioni legislative o contrattuali in materia (cfr. Casa n. 9405 del 2003); ed ha più volte precisato che non è illegittima la previsione contrattuale di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori normali, stante la speciale causa mista, con l'obbligazione formativa a carico del datore di lavoro, che caratterizza il c.f.l. (Cass. n. 11435 del 2006).

 

Con specifico riguardo alle questioni poste in questa sede, al di là del tentativo di formulare argomentazioni apparentemente connotate da novità, la sostanza resta quella del preteso contrasto della riduzione retributiva, per i primi 15 mesi di lavoro a tempo indeterminato, contemplato dalla contrattazione collettiva, con l'art. 36 Cost. e con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento. Si tratta perciò di questioni ripetutamente sottoposte al vaglio della Corte e decise secondo i principi consolidati secondo cui nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Cost., che è "esterno" rispetto al contratto;

 

nè può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale, l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nei la medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno; e, ancora, non solo non opera il principio di parità di trattamento, ma non è consentito alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di un procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (cfr. ex multis Cass. n. 7752 del 2003 e altre in senso conforme).