Sez. 2,
Sentenza
n. 6323
del 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NESPOLI ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA
MARGHERITA 46, presso lo studio dell'avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che
lo difende unitamente all'avvocato INTERNULLO CARMELO, giusta delega
in atti;
- ricorrente -
contro
FERRETTICASA SPA, in persona del Presidente legale rapp.te Sig.
Giuseppe FERRETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, difeso dagli
avvocati ZONCA CESARE, BRIOLINI LUISA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 462/97 della Corte d'Appello di BRESCIA,
depositata il 17/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/01/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Ruggero FRASCAROLI, difensore del ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, per delega dell'Avvocato
E.ROMANELLI, dep. in udienza, difensore del resistente che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con atto notificato il 23/10/1987 Armando Nespoli esponeva: che il
13/5/1987 aveva sottoscritto un contratto avente ad oggetto la
"prenotazione irrevocabile" di un appartamento sito in Bergamo; che,
in esecuzione del detto contratto, aveva versato L 14.000.000; che il
contratto era nullo in quanto conteneva clausole vessatorie.
L'attore, quindi, conveniva in giudizio la s.p.a. Ferretticasa, per
sentir dichiarare la nullità del contratto, con la condanna della
convenuta alla restituzione di L 14.000.000, oltre accessori.
La società Ferretticasa, costituitasi, chiedeva il rigetto della
domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del Nespoli
all'adempimento del contratto; tale domanda veniva poi mutata in
richiesta di pronuncia di risoluzione contrattuale e risarcimento
danni.
L'adito tribunale di Bergamo, con sentenza 11/4/1994, rigettava la
domanda dell'attore e dichiarava risolto il contratto fra le parti.
Avverso la detta sentenza il Nespoli proponeva appello al quale
resisteva la Ferretticasa. La corte di appello di Brescia, con
sentenza 17/7/1997, rigettava il gravame osservando: che la
"prenotazione irrevocabile" in esame aveva il valore di una proposta
revocabile; che, tuttavia, la raccomandata spedita dalla Ferretticasa
il 18/9/1987 e ricevuta dal Nespoli il giorno successivo, costituiva
accettazione della proposta dando così vita al contratto vero e
proprio a norma dell'articolo 1326 c.c., con preclusione di
possibilità di revoca della proposta; che la raccomandata con la
quale il Nespoli aveva eccepito la nullità della proposta era stata
spedita il 19/9/1987 ed era pervenuta al destinatario il 21/9/1987
per cui, anche a voler attribuire alla stessa il valore di una revoca
della proposta, essa era rimasta inefficace in quanto recapitata dopo
la conclusione del contratto; che l'esame della proposta 13/5/1987
(trasformatasi poi in contratto a seguito dell'accettazione della
società oblata) consentiva di ritenere sussistente il requisito
della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto del
contratto; che in detta proposta, infatti, era stato indicato come
oggetto l'appartamento individuato con il n. 26 posto al terzo piano
dello stabile di cui al cantiere della Ferretticasa sito in via
Pirandello di Bergamo; che la società appellata aveva un solo
cantiere alla detta via sicché nessuna incertezza poteva discendere
dalla mancata indicazione del numero civico; che, inoltre,
l'appartamento era individuabile con il riferimento sia al terzo
piano dello stabile in questione sia al numero 26; che, quindi, gli
elementi intrinseci, certi ed oggettivi, precostituiti dalle parti
per un'agevole e sicura individuazione dell'oggetto del contratto,
erano stati enunciati con chiarezza nella proposta del Nespoli il
quale, prima della sottoscrizione dell'atto, aveva certamente
condotto una trattativa non superficiale, prendendo visione della
caratteristiche dell'appartamento indicate nel progetto e nelle
planimetrie mostrategli; che l'appellante, dopo la sottoscrizione
della proposta, aveva dato fedele esecuzione agli obblighi assunti,
il che confermava l'insussistenza di dubbi in ordine
all'individuazione dell'appartamento da acquistare; che tutti gli
elementi essenziali del contratto da concludere erano già presenti
nella scrittura del 13/5/1987 senza bisogno - come invece affermato
nell'impugnata decisione, la cui motivazione sul punto andava
corretta - di integrazioni da apportare in sede di stipula del
contratto preliminare poi non concluso.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è
stata chiesta da Nespoli Armando con ricorso affidato a tre motivi
illustrati da memoria. La s.p.a. Ferretticasa ha resistito con
controricorso.
Diritto
Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione degli articoli 1326, 1328 e 1335 c.c. in relazione agli
articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia. Deduce il ricorrente che la corte di appello non
ha esaminato il diverso contenuto ed i diversi effetti delle due
lettere di revoca e di accettazione e non ha considerato che, a
fronte della coincidenza delle date (19/9/1987) della spedizione
della prima e della ricezione della seconda, non vi era alcuna prova
che l'accettazione fosse pervenuta prima dell'invio della revoca.
L'onere della prova incombeva a chi aveva invocato la conclusione del
contratto, ossia alla Ferretticasa, la quale avrebbe dovuto provare
che esso Nespoli, prima dell'invio della revoca, fosse stato a
conoscenza dell'accettazione. Comunque, tenuto conto della detta
coincidenza di date, doveva essere svolta un'indagine per stabilire
quale delle due posizioni fosse più tutelata e prevalente. Pertanto
è omissiva, insufficiente o contraddittoria la motivazione della
sentenza impugnata in relazione al punto secondo cui l'accettazione
sarebbe pervenuta prima della revoca.
Il motivo non è fondato.
Deve in via preliminare rilevarsi che è passato in giudicato il capo
dell'impugnata sentenza con il quale è stata risolta la questione,
dibattuta tra le parti nei giudizi di merito, relativa alla qualifica
da attribuire alla proposta contenuta nell'atto sottoscritto dal
Nespoli in data 13/5/1987, ossia se trattasi di proposta revocabile o
irrevocabile. Il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Ferretticasa nel giudizio di appello, ha ritenuto
revocabile la detta proposta svolgendo in proposito specifiche
argomentazioni avverso le quali la citata società, pur se risultata
vittoriosa per altre ragioni, non ha sollevato censure a mezzo di
apposito ricorso incidentale che avrebbe dovuto proporre, anche se in
via condizionata, per ottenere sul punto una riforma della decisione
della corte territoriale. La Ferretticasa si è invece limitata a
chiedere la rettifica della motivazione della detta decisione
"laddove contiene inesatte considerazioni giuridiche in tema di
irrevocabilità della proposta". Al riguardo è appena il caso di
osservare che il potere correttivo previsto dall'articolo 384 c.p.c.
non è esercitabile nella specie dovendo applicarsi ad un capo della
sentenza coperto da giudicato e di cui si tratterebbe non di
modificare e correggere la motivazione (in quanto errata) posta a
base di una decisione (comunque esatta) ma di riformare la stessa
soluzione data ad una questione dibattuta tra le parti e non oggetto
di specifica impugnativa.
La questione relativa alla tempestività della revoca della proposta
contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto -
questione che consiste essenzialmente nell'accertare se il detto
effetto impeditivo si produca allorché la revoca della proposta sia
stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto
conoscenza dell'accettazione, ovvero se sia necessario all'indicato
scopo che essa giunga a conoscenza della controparte prima di tale
momento - è stata numerose volte affrontata in giurisprudenza (anche
se non di recente) e risolta prevalentemente nel senso che la
proposta può essere revocata finché il proponente non abbia
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e, quindi, prima che
l'accettazione pervenga al suo recapito o al suo indirizzo: di
conseguenza il proponente può impedire la conclusione del contratto
con la sola spedizione della revoca a prescindere dal momento in cui
questa sia ricevuta dall'oblato (tra le tante, sentenze 9/7/1981;
9/4/1981; 5/4/1976 n. 1198; 3/2/1972 n. 282).
La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto disposto
dall'articolo 1328 c.c. che mentre consente la revoca della proposta
"finché il contratto non sia concluso" - e, a norma dell'articolo
1326 c.c., il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la
proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte - prevede
espressamente che la revoca dell'accettazione deve giungere "a
conoscenza del proponente prima dell'accettazione". Pertanto, secondo
quanto affermato nelle citate sentenze pronunciate in sede di
legittimità, per la revoca della proposta vale la regola della
"spedizione" e non quella della "ricezione" anche se la dichiarazione
di revoca giunga all'oblato dopo il ricevimento, da parte del
proponente, dell'accettazione.
Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferito
orientamento giurisprudenziale rilevando che l'argomento letterale di
cui al citato articolo 1328 c.c. - con riferimento alla specifica
menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino
al momento della conclusione del contratto, sia della necessità che
la revoca dell'accettazione pervenga al proponente prima
dell'accettazione - non può essere ritenuto decisivo in quanto la
detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma
nel contesto complessivo della disciplina dettata dagli articoli 1334
e 1335 c.c. in tema di atti recettizi e, in particolare, di proposta,
accettazione e loro revoca. In proposito il primo dei citati articoli
dispone che gli atti unilaterali recettizi producono effetto dal
momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, mentre il
secondo precisa che la proposta, l'accettazione e la loro revoca si
reputano conosciute al momento in cui giungono all'indirizzo del
destinatario.
Alle dette obiezioni è stato replicato, da altra parte della
dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità,
sostenendo in particolare:
a) che la revoca della proposta - pur essendo un atto recettizio -
opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione e,
correlativamente, da tale momento sospende l'efficacia
dell'accettazione che nel frattempo dovesse pervenire al proponente;
b) che la recettizietà della revoca della proposta è "attenuata"
producendo i suoi effetti tipici sin dall'emissione: infatti "mentre
per l'efficacia della revoca dell'accettazione, la legge pone
l'accento sul momento finale, per la revoca della proposta l'accento
è posto sul momento iniziale ed il silenzio sui momenti successivi
non può che essere colmato che col ricorso al principio, che
riprende vigore, della recettizietà, o meglio di quel che può
ancora applicarsi di esso" (in tal senso la citata sentenza 9/7/1981
n. 4489);
c) che l'adozione di due diverse formule per la revoca della proposta
e per quella dell'accettazione sta a significare che il legislatore
ha voluto disciplinare in modo diverso le due revoche;
d) che la revoca della proposta opera come causa di estinzione, con
effetto ex tunc, di quel potere di accettazione sorto in capo
all'oblato con la conoscenza della proposta.
Tutte le dette argomentazioni urtano però contro il dato letterale
dei citati articoli 1334 e 1335 c.c. dai quali non è dato
riscontrare una distinzione tra retroattività "piena" e "attenuata",
ovvero tra efficacia immediata e retroattiva con riferimento al
momento in cui l'atto recettizio giunge a conoscenza del
destinatario, ovvero ancora tra i momenti perfezionativi della
validità e dell'efficacia di singoli atti unilaterali recettizi.
Deve peraltro evidenziarsi che - come rilevato da quella parte della
dottrina contraria al riferito prevalente orientamento
giurisprudenziale - la spiegazione della previsione di indennizzo (di
cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 1328 c.c.) solo
per l'accettante (in caso di revoca della proposta) e non per il
proponente (nell'ipotesi di revoca dell'accettazione) può
agevolmente ravvisarsi nell'intento del legislatore di attribuire
diversa "meritevolezza dell'affidamento" in quanto "mentre
l'accettante può contare sulla conclusione del contratto come un
risultato normale, il proponente non può fare ragionevole
affidamento su tale risultato sol perché ha indirizzato all'oblato
un'offerta".
Non può poi sottacersi che far discendere dallo stesso carattere
recettizio della revoca, sia della proposta che dell'accettazione, la
medesima disciplina quanto agli effetti dei rispettivi atti, risponde
anche all'esigenza di pari trattamento dell'accettante e del
proponente non essendo ravvisabile alcuna valida e convincente
ragione sostanziale tale da giustificare una disciplina che privilegi
il proponente (che nell'attuale realtà commerciale è sempre più
spesso il contraente economicamente più forte) e penalizzi
l'accettante.
Ciò posto ritiene la Corte che, riconosciuta la natura di atto
unilaterale recettizio della revoca della proposta, tra le due sopra
precisate interpretazioni delle citate norme - entrambe astrattamente
possibili e sorrette da dati letterali ricavabili, rispettivamente,
dall'articolo 1328 e dagli articoli 1334 e 1335 c.c. - debba essere
preferita quella che tuteli maggiormente il destinatario dell'atto
recettizio (ossia, nella specie, l'accettante) sussistendo in capo a
quest'ultimo un affidamento qualificato sulla conclusione del
contratto qualora l'accettazione sia pervenuta al proponente prima
dell'arrivo all'accettante della revoca della proposta. Il carattere
recettizio di detta revoca comporta che il relativo effetto si
produca non al momento della sua emissione (indipendentemente dalla
conoscenza del destinatario dell'atto) bensì solo dal momento in cui
pervenga all'indirizzo dell'accettante.
La soluzione prescelta è più aderente al principio dell'affidamento
che ispira la disciplina dettata dal legislatore in tema di efficacia
degli atti recettizi e risponde meglio alle esigenze di garanzia e di
certezza dei traffici commerciali che verrebbero seriamente
compromesse se si consentisse al proponente di fornire la prova
(anche a mezzo di testimoni se si aderisce a quella parte della
dottrina e della giurisprudenza secondo cui la revoca della proposta
è in ogni caso libera di forma) di aver affidato a terzi - prima di
ricevere l'accettazione - l'incarico o di comunicare all'accettante
la revoca della proposta ovvero di consegnare la lettera indirizzata
all'oblato contenente la revoca della proposta.
In definitiva deve concludersi che nella specie - essendo pacifico
tra le parti che, come accertato in fatto in sede di merito, la
lettera raccomandata contenente l'accettazione della proposta è
pervenuta al proponente Nespoli il giorno 19/9/1987, ossia lo stesso
giorno della spedizione della lettera di revoca della proposta giunta
però al destinatario solo il 21/9/1987 - la corte di merito, nel
ritenere tardiva la revoca della proposta, è approdata ad esatta
conclusione pur se con motivazione in parte carente ed insufficiente
(non essendosi preoccupata di affrontare il problema che le era stato
prospettato in ordine all'individuazione del momento di efficacia
della revoca della proposta) che questa Corte provvede a correggere
ed integrare, a norma dell'articolo 384 c.p.c., nel senso sopra
precisato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli articoli 1326 e 1328 c.c., in relazione agli articoli 112, 113,
115 e 116 c.p.c., e degli articoli 1362 e 1363 c.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia. Deduce il ricorrente che la corte di appello,
dopo aver qualificato la "prenotazione irrevocabile" come proposta di
acquisto pura e semplice, ha poi errato nel ritenere che la lettera
della Ferretticasa spedita il 18/9/1987 costituisse valida
accettazione della proposta. In particolare, secondo il Nespoli, la
corte di merito ha omesso di valutare, ai fini interpretativi, sia
singolarmente che nel loro insieme, le clausole della proposta di
acquisto scritta su modulo prestampato e riempito dalla impresa
costruttrice. Dall'esame di tali clausole (segnatamente quelle
indicate sotto i numeri 2 e 3) i giudici del merito avrebbero dovuto
dichiarare non concluso il contratto per mancanza di accettazione (e,
più precisamente, per mancanza di una dichiarazione di non
accettazione secondo quanto previsto dalle citate clausole 2 e 3) e
per intervenuta valida revoca della proposta. Peraltro l'ipotesi
disciplinata dall'articolo 1328 c.c., secondo cui la revoca della
proposta è valida purché giunga a conoscenza del proponente prima
dell'accettazione, è difforme da quella di specie in cui era stato
fissato un termine per non accettare attraverso una clausola imposta
dallo stesso oblato. Inoltre l'accettazione tacita, intervenuta
successivamente alla scadenza del termine per non accettare, non può
essere ritenuta valida senza l'ulteriore accettazione del proponente.
Il motivo è infondato.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo
cui l'interpretazione di un atto negoziale costituisce un giudizio di
merito incensurabile in cassazione se - come appunto nella specie -
congruamente motivato. Nel caso in esame la corte territoriale ha
proceduto ad un'attenta e dettagliata indagine delle clausole -
isolatamente e complessivamente valutate, ivi comprese quelle
indicate dalla ricorrente nel motivo in esame - contenute nell'atto
redatto su modulo a stampa e sottoscritto dal Nespoli il 13/5/1987.
La corte bresciana ha quindi attribuito all'atto esaminato - tenendo
conto del significato letterale di dette clausole e del loro
collegamento logico nel contesto generale del negozio in questione -
"il valore di una proposta pura e semplice e quindi revocabile" in
quanto il termine di 45 giorni era stato fissato con riferimento non
all'impegno del proponente ma alla possibilità per l'oblato di
rifiutare la proposta.
La corte territoriale, sulla base delle detta interpretazione delle
clausole in questione, ha poi coerentemente ritenuto che, con le
lettere datate 18 e 24 settembre 1987, la Ferretticasa - avendo
espressamente invitato il proponente Nespoli, secondo quanto previsto
nel citato atto del 13/5/1987, a presentarsi per la sottoscrizione
del contratto preliminare - aveva accettato la proposta dando così
vita al contratto vero e proprio e precludendo la possibilità di
revoca di tale proposta. Il giudice di secondo grado ha anche
precisato che le dette due lettere della Ferretticasa non potevano
essere interpretate quali nuove proposte - come sostenuto dal Nespoli
nel motivi di appello - ma avevano un oggetto chiaro ricollegandosi,
senza apportare modifiche, a quello precisato nella proposta come
formulata nell'atto del 13/5/1987 e che, come sopra rilevato, era
determinabile.
Il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice del merito è
ineccepibile ed il giudizio di fatto in cui si è concluso il
risultato dell'interpretazione del negozio in questione (e,
precisamente, della proposta e della successiva accettazione) è
fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di
ermeneutica e sorretto da una motivazione sufficiente ed immune da
vizi di logica e da errori di diritto.
Pertanto, anche se il ricorrente sostiene la violazione degli
articoli 1632 e 1363 e 1366 c.c. svolgendo al riguardo generiche
argomentazioni, la rilevata corretta applicazione dei canoni
interpretativi da parte della corte di appello rende manifesto che è
stata investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è
inammissibile in questa sede.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa
applicazione degli articoli 1346 e 1418 c.c. in relazione agli
articoli 1350 e 2725 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente che è apodittica
l'affermazione della corte di appello secondo cui "l'esatta
individuazione dell'oggetto del contratto (o, meglio, della proposta
e della successiva accettazione) era desumibile dagli stessi elementi
intrinseci contenuti nella scrittura del 13/5/1987 senza alcun
bisogno di integrazioni da apportare in sede di stipula del contratto
preliminare". La corte di merito, secondo il Nespoli, prima ha fatto
riferimento ad elementi intrinseci al contratto e dopo ha indicato
elementi estrinseci e soggettivi, senza considerare che esso
prenotante non disponeva di alcuna planimetria e che non erano stati
indicati nell'atto ubicazione, dimensione e confini dell'appartamento
in questione. La corte territoriale non ha dimostrato come tutto ciò
potesse escludere un'integrazione di dati essenziali mancanti.
D'altra parte alla indeterminatezza dell'oggetto del contratto non è
dato sopperire con rilievi estrinseci al contenuto dell'atto. Nella
specie, quindi, il rifiuto di sottoscrivere il preliminare costituiva
esercizio legittimo della facoltà di recesso e non inadempimento
trattandosi di un contratto nullo perché mancante di un elemento
essenziale, ossia la determinazione dell'oggetto.
Il motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di
legittimità, la disposizione di cui all'articolo 1346 c.c. - ove
prescrive che l'oggetto del contratto deve essere determinato o
determinabile - non va intesa in modo rigoroso dovendosi ritenere
sufficientemente identificato un oggetto di cui siano indicati gli
elementi essenziali che, logicamente coordinati, non lascino dubbi
sull'identità dello stesso previsto e voluto dai contraenti.
Relativamente ai beni immobili la detta prescrizione può essere
ritenuta osservata qualora il negozio contenga elementi, preordinati
dalle parti nello stesso atto scritto, idonei ad identificare con
certezza il bene come, ad esempio, l'indicazione del comune nel quale
esso si trovi, della via e del numero civico restando compito del
giudice del merito la valutazione di ulteriori elementi del contenuto
dell'atto al fine di identificare l'immobile o di dichiararne
l'indeterminabilità: l'accertamento del giudice del merito in ordine
alla presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione
del contenuto del contratto si risolve in un apprezzamento di fatto
che è incensurabile in sede di legittimità ove immune da vizi
logici e da errori di diritto. In particolare questa Corte ha avuto
modo di chiarire che il requisito della determinatezza o
determinabilità dell'oggetto, nell'ipotesi di un preliminare di
vendita immobiliare, postula che sia specificata l'ubicazione del
bene o il criterio della sua individuazione e se il preliminare ha ad
oggetto - come appunto nella specie - una porzione di un edificio
multipiano, l'indicazione del piano in cui essa è ubicata
costituisce, in mancanza di dati relativi ai confini, il necessario
elemento identificativo (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze
16/1/1996 n. 300; 11/4/1992 n. 4474).
Nel caso in esame la corte di appello si è attenuta e si è
correttamente ispirata agli enunciati principi giuridici per cui, in
punto di diritto, l'impugnata sentenza è ineccepibile.
La corte di merito ha svolto correttamente il compito di determinare
il contenuto dell'atto 13/5/1987 (relativo alla proposta del Nespoli)
accertando che da esso era desumibile l'individuazione dell'oggetto
del futuro contratto si da consentire la conclusione della
convenzione con la semplice accettazione dell'altra parte senza
necessità di ulteriori pattuizioni.
La corte bresciana ha minuziosamente indicato le ragioni che le hanno
consentito di ritenere sussistente il requisito della
determinabilità dell'oggetto della proposta e della successiva
accettazione e, quindi, del successivo contratto di compravendita
immobiliare, desumendo detto requisito dagli stessi elementi
intrinseci contenuti nella scrittura del 13/5/1987 relativa alla
proposta del Nespoli idonea a provocare - con l'accettazione - la
conclusione della convenzione senza alcun bisogno di integrazioni da
apportare in sede di stipula del futuro contratto preliminare. In
particolare il giudice di secondo grado ha fatto riferimento
all'esatta indicazione, contenuta nella proposta di acquisto,
dell'oggetto del futuro contratto di compravendita ("appartamento,
individuato con il n. 26, posto al terzo piano dello stabile di cui
al cantiere della Ferretticasa sito alla via Pirandello di Bergamo").
Del tutto irrilevante è che nell'atto non vi fossero specificazioni
in ordine alle dimensioni dell'appartamento, alla sua collocazione al
terzo piano ed al numero dei vani. Malgrado le dette omissioni la
corte territoriale ha ritenuto - con incensurabile indagine in fatto
svolta attraverso tutti gli elementi desumibili dal contesto generale
dell'atto negoziale in esame - determinabile il bene immobile oggetto
della proposta di acquisto e che tutti gli elementi essenziali del
contratto da concludere erano già presenti nel più volte citato
atto del 13/5/1987 sottoscritto dal Nespoli e contenente la proposta
di acquisto in questione. In proposito nella motivazione
dell'impugnata sentenza si precisa sia che era sufficiente l'espresso
richiamo del numero dell'appartamento (dato dalla società venditrice
per uso interno in sede di suddivisione delle unità abitative
all'interno dello stabile indicato nell'atto) sia che nessuna
incertezza poteva derivare dalla mancata indicazione del numero
civico di detto stabile atteso che all'epoca la Ferretticasa aveva un
solo cantiere aperto nella via Pirandello. La corte di merito, al
solo fine di rafforzare la propria valutazione, ha altresì fatto
cenno ad elementi estrinseci al negozio ricavabili dal comportamento
tenuto dal proponente nella fase delle trattative e nel periodo
successivo alla sottoscrizione della proposta di acquisto.
Le argomentazioni al riguardo svolte nell'impugnata decisione -
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel motivo in esame
- sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da
consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto
alla indicata conclusione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2000
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2000