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Sez. 2, Sentenza n. 6323 del 2000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NESPOLI ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio dell'avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che lo difende unitamente all'avvocato INTERNULLO CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERRETTICASA SPA, in persona del Presidente legale rapp.te Sig. Giuseppe FERRETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, difeso dagli avvocati ZONCA CESARE, BRIOLINI LUISA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 462/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 17/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Ruggero FRASCAROLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, per delega dell'Avvocato E.ROMANELLI, dep. in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con atto notificato il 23/10/1987 Armando Nespoli esponeva: che il 13/5/1987 aveva sottoscritto un contratto avente ad oggetto la "prenotazione irrevocabile" di un appartamento sito in Bergamo; che, in esecuzione del detto contratto, aveva versato L 14.000.000; che il contratto era nullo in quanto conteneva clausole vessatorie. L'attore, quindi, conveniva in giudizio la s.p.a. Ferretticasa, per sentir dichiarare la nullità del contratto, con la condanna della convenuta alla restituzione di L 14.000.000, oltre accessori. La società Ferretticasa, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del Nespoli all'adempimento del contratto; tale domanda veniva poi mutata in richiesta di pronuncia di risoluzione contrattuale e risarcimento danni.
L'adito tribunale di Bergamo, con sentenza 11/4/1994, rigettava la domanda dell'attore e dichiarava risolto il contratto fra le parti. Avverso la detta sentenza il Nespoli proponeva appello al quale resisteva la Ferretticasa. La corte di appello di Brescia, con sentenza 17/7/1997, rigettava il gravame osservando: che la "prenotazione irrevocabile" in esame aveva il valore di una proposta revocabile; che, tuttavia, la raccomandata spedita dalla Ferretticasa il 18/9/1987 e ricevuta dal Nespoli il giorno successivo, costituiva accettazione della proposta dando così vita al contratto vero e proprio a norma dell'articolo 1326 c.c., con preclusione di possibilità di revoca della proposta; che la raccomandata con la quale il Nespoli aveva eccepito la nullità della proposta era stata spedita il 19/9/1987 ed era pervenuta al destinatario il 21/9/1987 per cui, anche a voler attribuire alla stessa il valore di una revoca della proposta, essa era rimasta inefficace in quanto recapitata dopo la conclusione del contratto; che l'esame della proposta 13/5/1987 (trasformatasi poi in contratto a seguito dell'accettazione della società oblata) consentiva di ritenere sussistente il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto del contratto; che in detta proposta, infatti, era stato indicato come oggetto l'appartamento individuato con il n. 26 posto al terzo piano dello stabile di cui al cantiere della Ferretticasa sito in via Pirandello di Bergamo; che la società appellata aveva un solo cantiere alla detta via sicché nessuna incertezza poteva discendere dalla mancata indicazione del numero civico; che, inoltre, l'appartamento era individuabile con il riferimento sia al terzo piano dello stabile in questione sia al numero 26; che, quindi, gli elementi intrinseci, certi ed oggettivi, precostituiti dalle parti per un'agevole e sicura individuazione dell'oggetto del contratto, erano stati enunciati con chiarezza nella proposta del Nespoli il quale, prima della sottoscrizione dell'atto, aveva certamente condotto una trattativa non superficiale, prendendo visione della caratteristiche dell'appartamento indicate nel progetto e nelle planimetrie mostrategli; che l'appellante, dopo la sottoscrizione della proposta, aveva dato fedele esecuzione agli obblighi assunti, il che confermava l'insussistenza di dubbi in ordine all'individuazione dell'appartamento da acquistare; che tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere erano già presenti nella scrittura del 13/5/1987 senza bisogno - come invece affermato nell'impugnata decisione, la cui motivazione sul punto andava corretta - di integrazioni da apportare in sede di stipula del contratto preliminare poi non concluso.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da Nespoli Armando con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. La s.p.a. Ferretticasa ha resistito con controricorso.
Diritto
Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1326, 1328 e 1335 c.c. in relazione agli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che la corte di appello non ha esaminato il diverso contenuto ed i diversi effetti delle due lettere di revoca e di accettazione e non ha considerato che, a fronte della coincidenza delle date (19/9/1987) della spedizione della prima e della ricezione della seconda, non vi era alcuna prova che l'accettazione fosse pervenuta prima dell'invio della revoca. L'onere della prova incombeva a chi aveva invocato la conclusione del contratto, ossia alla Ferretticasa, la quale avrebbe dovuto provare che esso Nespoli, prima dell'invio della revoca, fosse stato a conoscenza dell'accettazione. Comunque, tenuto conto della detta coincidenza di date, doveva essere svolta un'indagine per stabilire quale delle due posizioni fosse più tutelata e prevalente. Pertanto è omissiva, insufficiente o contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in relazione al punto secondo cui l'accettazione sarebbe pervenuta prima della revoca.
Il motivo non è fondato.
Deve in via preliminare rilevarsi che è passato in giudicato il capo dell'impugnata sentenza con il quale è stata risolta la questione, dibattuta tra le parti nei giudizi di merito, relativa alla qualifica da attribuire alla proposta contenuta nell'atto sottoscritto dal Nespoli in data 13/5/1987, ossia se trattasi di proposta revocabile o irrevocabile. Il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ferretticasa nel giudizio di appello, ha ritenuto revocabile la detta proposta svolgendo in proposito specifiche argomentazioni avverso le quali la citata società, pur se risultata vittoriosa per altre ragioni, non ha sollevato censure a mezzo di apposito ricorso incidentale che avrebbe dovuto proporre, anche se in via condizionata, per ottenere sul punto una riforma della decisione della corte territoriale. La Ferretticasa si è invece limitata a chiedere la rettifica della motivazione della detta decisione "laddove contiene inesatte considerazioni giuridiche in tema di irrevocabilità della proposta". Al riguardo è appena il caso di osservare che il potere correttivo previsto dall'articolo 384 c.p.c. non è esercitabile nella specie dovendo applicarsi ad un capo della sentenza coperto da giudicato e di cui si tratterebbe non di modificare e correggere la motivazione (in quanto errata) posta a base di una decisione (comunque esatta) ma di riformare la stessa soluzione data ad una questione dibattuta tra le parti e non oggetto di specifica impugnativa.
La questione relativa alla tempestività della revoca della proposta contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto - questione che consiste essenzialmente nell'accertare se il detto effetto impeditivo si produca allorché la revoca della proposta sia stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione, ovvero se sia necessario all'indicato scopo che essa giunga a conoscenza della controparte prima di tale momento - è stata numerose volte affrontata in giurisprudenza (anche se non di recente) e risolta prevalentemente nel senso che la proposta può essere revocata finché il proponente non abbia conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e, quindi, prima che l'accettazione pervenga al suo recapito o al suo indirizzo: di conseguenza il proponente può impedire la conclusione del contratto con la sola spedizione della revoca a prescindere dal momento in cui questa sia ricevuta dall'oblato (tra le tante, sentenze 9/7/1981;
9/4/1981; 5/4/1976 n. 1198; 3/2/1972 n. 282).
La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto disposto dall'articolo 1328 c.c. che mentre consente la revoca della proposta "finché il contratto non sia concluso" - e, a norma dell'articolo 1326 c.c., il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte - prevede espressamente che la revoca dell'accettazione deve giungere "a conoscenza del proponente prima dell'accettazione". Pertanto, secondo quanto affermato nelle citate sentenze pronunciate in sede di legittimità, per la revoca della proposta vale la regola della "spedizione" e non quella della "ricezione" anche se la dichiarazione di revoca giunga all'oblato dopo il ricevimento, da parte del proponente, dell'accettazione.
Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferito orientamento giurisprudenziale rilevando che l'argomento letterale di cui al citato articolo 1328 c.c. - con riferimento alla specifica menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino al momento della conclusione del contratto, sia della necessità che la revoca dell'accettazione pervenga al proponente prima dell'accettazione - non può essere ritenuto decisivo in quanto la detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma nel contesto complessivo della disciplina dettata dagli articoli 1334 e 1335 c.c. in tema di atti recettizi e, in particolare, di proposta, accettazione e loro revoca. In proposito il primo dei citati articoli dispone che gli atti unilaterali recettizi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, mentre il secondo precisa che la proposta, l'accettazione e la loro revoca si reputano conosciute al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
Alle dette obiezioni è stato replicato, da altra parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, sostenendo in particolare:
a) che la revoca della proposta - pur essendo un atto recettizio - opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione e, correlativamente, da tale momento sospende l'efficacia dell'accettazione che nel frattempo dovesse pervenire al proponente;
b) che la recettizietà della revoca della proposta è "attenuata" producendo i suoi effetti tipici sin dall'emissione: infatti "mentre per l'efficacia della revoca dell'accettazione, la legge pone l'accento sul momento finale, per la revoca della proposta l'accento è posto sul momento iniziale ed il silenzio sui momenti successivi non può che essere colmato che col ricorso al principio, che riprende vigore, della recettizietà, o meglio di quel che può ancora applicarsi di esso" (in tal senso la citata sentenza 9/7/1981 n. 4489);
c) che l'adozione di due diverse formule per la revoca della proposta e per quella dell'accettazione sta a significare che il legislatore ha voluto disciplinare in modo diverso le due revoche;
d) che la revoca della proposta opera come causa di estinzione, con effetto ex tunc, di quel potere di accettazione sorto in capo all'oblato con la conoscenza della proposta.
Tutte le dette argomentazioni urtano però contro il dato letterale dei citati articoli 1334 e 1335 c.c. dai quali non è dato riscontrare una distinzione tra retroattività "piena" e "attenuata", ovvero tra efficacia immediata e retroattiva con riferimento al momento in cui l'atto recettizio giunge a conoscenza del destinatario, ovvero ancora tra i momenti perfezionativi della validità e dell'efficacia di singoli atti unilaterali recettizi. Deve peraltro evidenziarsi che - come rilevato da quella parte della dottrina contraria al riferito prevalente orientamento giurisprudenziale - la spiegazione della previsione di indennizzo (di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 1328 c.c.) solo per l'accettante (in caso di revoca della proposta) e non per il proponente (nell'ipotesi di revoca dell'accettazione) può agevolmente ravvisarsi nell'intento del legislatore di attribuire diversa "meritevolezza dell'affidamento" in quanto "mentre l'accettante può contare sulla conclusione del contratto come un risultato normale, il proponente non può fare ragionevole affidamento su tale risultato sol perché ha indirizzato all'oblato un'offerta".
Non può poi sottacersi che far discendere dallo stesso carattere recettizio della revoca, sia della proposta che dell'accettazione, la medesima disciplina quanto agli effetti dei rispettivi atti, risponde anche all'esigenza di pari trattamento dell'accettante e del proponente non essendo ravvisabile alcuna valida e convincente ragione sostanziale tale da giustificare una disciplina che privilegi il proponente (che nell'attuale realtà commerciale è sempre più spesso il contraente economicamente più forte) e penalizzi l'accettante.
Ciò posto ritiene la Corte che, riconosciuta la natura di atto unilaterale recettizio della revoca della proposta, tra le due sopra precisate interpretazioni delle citate norme - entrambe astrattamente possibili e sorrette da dati letterali ricavabili, rispettivamente, dall'articolo 1328 e dagli articoli 1334 e 1335 c.c. - debba essere preferita quella che tuteli maggiormente il destinatario dell'atto recettizio (ossia, nella specie, l'accettante) sussistendo in capo a quest'ultimo un affidamento qualificato sulla conclusione del contratto qualora l'accettazione sia pervenuta al proponente prima dell'arrivo all'accettante della revoca della proposta. Il carattere recettizio di detta revoca comporta che il relativo effetto si produca non al momento della sua emissione (indipendentemente dalla conoscenza del destinatario dell'atto) bensì solo dal momento in cui pervenga all'indirizzo dell'accettante.
La soluzione prescelta è più aderente al principio dell'affidamento che ispira la disciplina dettata dal legislatore in tema di efficacia degli atti recettizi e risponde meglio alle esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commerciali che verrebbero seriamente compromesse se si consentisse al proponente di fornire la prova (anche a mezzo di testimoni se si aderisce a quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la revoca della proposta è in ogni caso libera di forma) di aver affidato a terzi - prima di ricevere l'accettazione - l'incarico o di comunicare all'accettante la revoca della proposta ovvero di consegnare la lettera indirizzata all'oblato contenente la revoca della proposta.
In definitiva deve concludersi che nella specie - essendo pacifico tra le parti che, come accertato in fatto in sede di merito, la lettera raccomandata contenente l'accettazione della proposta è pervenuta al proponente Nespoli il giorno 19/9/1987, ossia lo stesso giorno della spedizione della lettera di revoca della proposta giunta però al destinatario solo il 21/9/1987 - la corte di merito, nel ritenere tardiva la revoca della proposta, è approdata ad esatta conclusione pur se con motivazione in parte carente ed insufficiente (non essendosi preoccupata di affrontare il problema che le era stato prospettato in ordine all'individuazione del momento di efficacia della revoca della proposta) che questa Corte provvede a correggere ed integrare, a norma dell'articolo 384 c.p.c., nel senso sopra precisato.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1326 e 1328 c.c., in relazione agli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., e degli articoli 1362 e 1363 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che la corte di appello, dopo aver qualificato la "prenotazione irrevocabile" come proposta di acquisto pura e semplice, ha poi errato nel ritenere che la lettera della Ferretticasa spedita il 18/9/1987 costituisse valida accettazione della proposta. In particolare, secondo il Nespoli, la corte di merito ha omesso di valutare, ai fini interpretativi, sia singolarmente che nel loro insieme, le clausole della proposta di acquisto scritta su modulo prestampato e riempito dalla impresa costruttrice. Dall'esame di tali clausole (segnatamente quelle indicate sotto i numeri 2 e 3) i giudici del merito avrebbero dovuto dichiarare non concluso il contratto per mancanza di accettazione (e, più precisamente, per mancanza di una dichiarazione di non accettazione secondo quanto previsto dalle citate clausole 2 e 3) e per intervenuta valida revoca della proposta. Peraltro l'ipotesi disciplinata dall'articolo 1328 c.c., secondo cui la revoca della proposta è valida purché giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione, è difforme da quella di specie in cui era stato fissato un termine per non accettare attraverso una clausola imposta dallo stesso oblato. Inoltre l'accettazione tacita, intervenuta successivamente alla scadenza del termine per non accettare, non può essere ritenuta valida senza l'ulteriore accettazione del proponente. Il motivo è infondato.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale costituisce un giudizio di merito incensurabile in cassazione se - come appunto nella specie - congruamente motivato. Nel caso in esame la corte territoriale ha proceduto ad un'attenta e dettagliata indagine delle clausole - isolatamente e complessivamente valutate, ivi comprese quelle indicate dalla ricorrente nel motivo in esame - contenute nell'atto redatto su modulo a stampa e sottoscritto dal Nespoli il 13/5/1987. La corte bresciana ha quindi attribuito all'atto esaminato - tenendo conto del significato letterale di dette clausole e del loro collegamento logico nel contesto generale del negozio in questione - "il valore di una proposta pura e semplice e quindi revocabile" in quanto il termine di 45 giorni era stato fissato con riferimento non all'impegno del proponente ma alla possibilità per l'oblato di rifiutare la proposta.
La corte territoriale, sulla base delle detta interpretazione delle clausole in questione, ha poi coerentemente ritenuto che, con le lettere datate 18 e 24 settembre 1987, la Ferretticasa - avendo espressamente invitato il proponente Nespoli, secondo quanto previsto nel citato atto del 13/5/1987, a presentarsi per la sottoscrizione del contratto preliminare - aveva accettato la proposta dando così vita al contratto vero e proprio e precludendo la possibilità di revoca di tale proposta. Il giudice di secondo grado ha anche precisato che le dette due lettere della Ferretticasa non potevano essere interpretate quali nuove proposte - come sostenuto dal Nespoli nel motivi di appello - ma avevano un oggetto chiaro ricollegandosi, senza apportare modifiche, a quello precisato nella proposta come formulata nell'atto del 13/5/1987 e che, come sopra rilevato, era determinabile.
Il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice del merito è ineccepibile ed il giudizio di fatto in cui si è concluso il risultato dell'interpretazione del negozio in questione (e, precisamente, della proposta e della successiva accettazione) è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da una motivazione sufficiente ed immune da vizi di logica e da errori di diritto.
Pertanto, anche se il ricorrente sostiene la violazione degli articoli 1632 e 1363 e 1366 c.c. svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata corretta applicazione dei canoni interpretativi da parte della corte di appello rende manifesto che è stata investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1346 e 1418 c.c. in relazione agli articoli 1350 e 2725 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene il ricorrente che è apodittica l'affermazione della corte di appello secondo cui "l'esatta individuazione dell'oggetto del contratto (o, meglio, della proposta e della successiva accettazione) era desumibile dagli stessi elementi intrinseci contenuti nella scrittura del 13/5/1987 senza alcun bisogno di integrazioni da apportare in sede di stipula del contratto preliminare". La corte di merito, secondo il Nespoli, prima ha fatto riferimento ad elementi intrinseci al contratto e dopo ha indicato elementi estrinseci e soggettivi, senza considerare che esso prenotante non disponeva di alcuna planimetria e che non erano stati indicati nell'atto ubicazione, dimensione e confini dell'appartamento in questione. La corte territoriale non ha dimostrato come tutto ciò potesse escludere un'integrazione di dati essenziali mancanti. D'altra parte alla indeterminatezza dell'oggetto del contratto non è dato sopperire con rilievi estrinseci al contenuto dell'atto. Nella specie, quindi, il rifiuto di sottoscrivere il preliminare costituiva esercizio legittimo della facoltà di recesso e non inadempimento trattandosi di un contratto nullo perché mancante di un elemento essenziale, ossia la determinazione dell'oggetto. Il motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento. Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'articolo 1346 c.c. - ove prescrive che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile - non va intesa in modo rigoroso dovendosi ritenere sufficientemente identificato un oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull'identità dello stesso previsto e voluto dai contraenti. Relativamente ai beni immobili la detta prescrizione può essere ritenuta osservata qualora il negozio contenga elementi, preordinati dalle parti nello stesso atto scritto, idonei ad identificare con certezza il bene come, ad esempio, l'indicazione del comune nel quale esso si trovi, della via e del numero civico restando compito del giudice del merito la valutazione di ulteriori elementi del contenuto dell'atto al fine di identificare l'immobile o di dichiararne l'indeterminabilità: l'accertamento del giudice del merito in ordine alla presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione del contenuto del contratto si risolve in un apprezzamento di fatto che è incensurabile in sede di legittimità ove immune da vizi logici e da errori di diritto. In particolare questa Corte ha avuto modo di chiarire che il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, nell'ipotesi di un preliminare di vendita immobiliare, postula che sia specificata l'ubicazione del bene o il criterio della sua individuazione e se il preliminare ha ad oggetto - come appunto nella specie - una porzione di un edificio multipiano, l'indicazione del piano in cui essa è ubicata costituisce, in mancanza di dati relativi ai confini, il necessario elemento identificativo (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 16/1/1996 n. 300; 11/4/1992 n. 4474).
Nel caso in esame la corte di appello si è attenuta e si è correttamente ispirata agli enunciati principi giuridici per cui, in punto di diritto, l'impugnata sentenza è ineccepibile. La corte di merito ha svolto correttamente il compito di determinare il contenuto dell'atto 13/5/1987 (relativo alla proposta del Nespoli) accertando che da esso era desumibile l'individuazione dell'oggetto del futuro contratto si da consentire la conclusione della convenzione con la semplice accettazione dell'altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni.
La corte bresciana ha minuziosamente indicato le ragioni che le hanno consentito di ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto della proposta e della successiva accettazione e, quindi, del successivo contratto di compravendita immobiliare, desumendo detto requisito dagli stessi elementi intrinseci contenuti nella scrittura del 13/5/1987 relativa alla proposta del Nespoli idonea a provocare - con l'accettazione - la conclusione della convenzione senza alcun bisogno di integrazioni da apportare in sede di stipula del futuro contratto preliminare. In particolare il giudice di secondo grado ha fatto riferimento all'esatta indicazione, contenuta nella proposta di acquisto, dell'oggetto del futuro contratto di compravendita ("appartamento, individuato con il n. 26, posto al terzo piano dello stabile di cui al cantiere della Ferretticasa sito alla via Pirandello di Bergamo"). Del tutto irrilevante è che nell'atto non vi fossero specificazioni in ordine alle dimensioni dell'appartamento, alla sua collocazione al terzo piano ed al numero dei vani. Malgrado le dette omissioni la corte territoriale ha ritenuto - con incensurabile indagine in fatto svolta attraverso tutti gli elementi desumibili dal contesto generale dell'atto negoziale in esame - determinabile il bene immobile oggetto della proposta di acquisto e che tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere erano già presenti nel più volte citato atto del 13/5/1987 sottoscritto dal Nespoli e contenente la proposta di acquisto in questione. In proposito nella motivazione dell'impugnata sentenza si precisa sia che era sufficiente l'espresso richiamo del numero dell'appartamento (dato dalla società venditrice per uso interno in sede di suddivisione delle unità abitative all'interno dello stabile indicato nell'atto) sia che nessuna incertezza poteva derivare dalla mancata indicazione del numero civico di detto stabile atteso che all'epoca la Ferretticasa aveva un solo cantiere aperto nella via Pirandello. La corte di merito, al solo fine di rafforzare la propria valutazione, ha altresì fatto cenno ad elementi estrinseci al negozio ricavabili dal comportamento tenuto dal proponente nella fase delle trattative e nel periodo successivo alla sottoscrizione della proposta di acquisto. Le argomentazioni al riguardo svolte nell'impugnata decisione - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel motivo in esame - sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2000
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2000